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PARTE I

PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO I

DELLA COSTITUZIONE, DEI PRINCIPI E DEGLI SCOPI

 

Articolo 1 della Costituzione

1.Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.), fondato nel 1954, è un'organizzazione per adulti che si rivolge a tutti gli uomini e le donne che condividono gli ideali ed i principi dello Scautismo e del Guidismo.

2. il simbolo del M.A.S.C.I. è il simbolo dell'I.S.G.F..

3.Il Movimento, membro fondatore dell'I.S.G.F. (International Scouts and Guides Fellowship), ne fa parte e ne condivide i principi: rispetta la vita ed i diritti umani; lavora per la giustizia e la pace al fine di costruire un mondo migliore; contribuisce alla comprensione tra i popoli soprattutto mediante rapporti d'amicizia, tolleranza e rispetto per gli altri.

4. Il Movimento promuove la costituzione di una federazione italiana degli Adulti scout alla quale possono aderire altre organizzazioni di adulti che si riconoscono nelle finalità e nello Statuto dell'I.S.G.F.:

 

Articolo 2 dei Principi e degli scopi

1. Il Movimento, fedele alle tradizioni degli Scout e delle Guide ed ai segni dei tempi, ha come scopi principali:

a. favorire l'impegno personale di ogni Adulto scout a vivere un percorso di educazione permanente secondo i valori dello Scautismo espressi nella Promessa e nella Legge scout così come proposta da Baden-Powell, il fondatore dello Scautismo e del Guidismo, mantenendone vivo ed operante lo spirito nella famiglia, nella convivenza civile e nella Chiesa;

b. promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile della Comunità M.A.S.C.I., per un'opera costante di evangelizzazione e di promozione umana;

c. offrire a tutti la possibilità di vivere l'esperienza del metodo scout in un Movimento di adulti.

 

 

TITOLO II

DEI MEMBRI , DELLE COMUNITA', DEL MOVIMENTO

Articolo 3 degli Adulti Scout

Sono soci del M.A.S.C.I. gli Adulti scout cioè tutti gli uomini e le donne che intendono impegnarsi, spontaneamente e gratuitamente, in forma personale e comunitaria, a vivere e testimoniare nella società gli ideali dello Scautismo e del Guidismo, che accettano il presente Statuto e il Patto comunitario, che ne fa parte integrante e si impegnano a mantenere vivo e testimoniare nella propria vita personale i valori della Legge e della Promessa sia che la rinnovino sia che la pronuncino per la prima volta, anche come scelta di appartenenza alla famiglia mondiale dello Scautismo e del Guidismo

le prestazioni fornite dai soci del Movimento, anche se eletti ad incarichi associativi, sono spontanee e gratuite.

 

Articolo 4 della Comunità

1) Cellula fondamentale e primaria del M.A.S.C.I. è la Comunità, luogo di amicizia, di condivisione, di esperienza di fede e di servizio, dove si realizza l'educazione permanente dell'Adulto scout secondo lo stile ed il metodo ispirati alla pedagogia degli Scout e delle Guide, i cui elementi caratterizzanti sono indicati nel Patto comunitario

2) La Comunità del M.A.S.C.I. opera secondo i principi di autonomia e di responsabilità, nell'organizzazione e nei programmi, privilegiando l'attenzione alla realtà sociale e civile, alla Chiesa locale ed alle esigenze di crescita e sviluppo di tutti i suoi membri.

3) La Comunità partecipa alla vita ed alla crescita del Movimento e contribuisce, attivamente con responsabilità e consapevolezza, a rendere importante e significativa la sua presenza nella società e nella Chiesa .

Articolo 5 del Movimento

1) Il M.A.S.C.I. è organizzato nei seguenti livelli:

· livello comunitario;

· livello regionale;

· livello nazionale.

 

2) Ogni livello opera secondo il principio di sussidiarietà e si dà regole organizzative autonome, che non siano in contrasto con lo Statuto e che tengano conto dei seguenti principi:

a) la collaborazione tra i diversi livelli per il raggiungimento degli scopi comuni;

b) la possibilità per tutti gli Adulti scout di contribuire alla formazione delle decisioni e di eleggere i responsabili ai vari incarichi;

c) l'elettività degli incarichi che assegnano precise responsabilità con le scadenze previste dal presente Statuto;

 

3) Ogni livello è amministrativamente e finanziariamente autonomo

 

4) Ad ogni livello del Movimento è prevista la presenza di un Assistente ecclesiastico

L'Assistente ecclesiastico è animatore spirituale della Comunità e degli organi sociali in cui opera con il proprio carisma sacerdotale. L'Assistente ecclesiastico è scelto dalla competente Autorità ecclesiastica tra una terna di sacerdoti eletta dalla Comunità o dagli altri organi sociali del Movimento. Ove non ci sia disponibilità di sacerdoti, l'Autorità ecclesiastica competente può affidare, con la medesima modalità di nomina dell'Assistente ecclesiastico, l'animazione catechetica a diaconi, religiose e religiosi, o laici di comprovata competenza e testimonianza in campo spirituale.

5) Sono promosse le Comunità regionali che raccolgono in via transitoria tutti gli adulti uomini e donne che, pur non facendo parte di una Comunità, condividono le finalità del Movimento.

 

6) Il Movimento al livello nazionale e regionale sperimenta, ricercando le opportune sinergie con le associazioni dello Scautismo e del Guidismo, specifiche iniziative di vita comunitaria rivolte ai giovani che escono dall'esperienza dello Scautismo e Guidismo giovanile.

 

 

PARTE II

 

LE STRUTTURE DI SERVIZIO

 

TITOLO III

 

DEL LIVELLO DELLA COMUNITA'

 

Articolo 6 delle competenze del livello di Comunità

Per tutto ciò che non è di competenza esclusiva dei livelli regionale e nazionale la Comunità opera secondo il principio della responsabilità e dell'autonomia.

 

Articolo 7 degli organismi del livello di Comunità

1) Al fine di realizzare la propria missione la Comunità si doterà autonomamente di una propria organizzazione descritta da una Carta di comunità che verrà sottoposta alla verifica del Consiglio regionale e alla ratifica del Presidente nazionale al fine di verificare la coerenza con

a) il Patto comunitario

b) lo Statuto del M.A.S.C.I.

 

2) La Carta di comunità, comunque, oltre ad esprimere la fisionomia della Comunità stessa, delineando gli obiettivi che essa si pone e i mezzi per conseguirli, dal punto di vista organizzativo prevede almeno:

a) un Magister che ha la rappresentanza ufficiale della Comunità e ne coordina tutte le attività

b) l' Assemblea di comunità, che elegge il Magister e se previsto l'organo collegiale ristretto detto Magistero · che garantisce la partecipazione di tutti gli Adulti scout della Comunità ed esprime la partecipazione comunitaria ai momenti decisionali al livello nazionale e regionale Gli Adulti scout che intendono formare una nuova Comunità ne fanno richiesta al Consiglio regionale che dopo averla valutata, la invia al Comitato esecutivo per la registrazione .

 

 

TITOLO IV

 

DEL LIVELLO REGIONALE

 

Articolo 8 delle competenze del livello regionale

 

1) Le Comunità che hanno sede nella stessa Regione amministrativa di norma costituiscono il livello regionale del Movimento.

 

2) Il livello regionale ha le seguenti competenze:

a) rapporti con gli enti istituzionali,con la Conferenza Episcopale Regionale, con le rappresentanze sociali, associative e politiche al livello regionale;

b) rapporti con le associazioni scout e guide al livello regionale;

c) sviluppo del Movimento sul proprio territorio;

d) attuazione secondo le caratteristiche proprie della Regione dell' ìndirizzo programmatico pluriennale approvato dall'Assemblea nazionale e del conseguente programma nazionale del Consiglio nazionale;

e) verifica della applicazione del metodo educativo per adulti secondo i principi dello Scautismo e Guidismo, come definito al livello nazionale ed adattato alle esigenze del territorio;

f) realizzazione degli eventi di formazione ed animazione delegati dal livello nazionale, secondo le modalità ed i contenuti definiti al livello nazionale ed adattati alle esigenze del territorio;

g) ideazione, progettazione, realizzazione e verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi al livello regionale, purchè non in contrasto con quelle di carattere nazionale;

h) partecipazione alle iniziative, progetti, imprese ed eventi definiti al livello nazionale secondo le modalità fissate dal Consiglio nazionale;

i) verifica del Censimento annuale di tutti i soci , raccolto tramite le Comunità, da trasmettere al livello nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale;

j) gestione della Comunità regionale sotto la diretta responsabilità dell'organo collegiale regionale.

 

Articolo 9 degli organismi del livello regionale

 

1) La regione si dota autonomamente, per realizzare i propri compiti, di una organizzazione descritta nel Regolamento regionale approvato dal Consiglio nazionale, cui viene sottoposto per la verifica di coerenza con il Patto comunitario e lo Statuto del M.A.S.C.I..

 

2) Il Regolamento regionale dovrà comunque prevedere:

 

a) l'Assemblea regionale , che garantisce la rappresentanza democratica di tutte le Comunità e l'espressione di tutte le sensibilità presenti in regione con il compito di eleggere il Segretario regionale e di eleggere la terna entro la quale dovrà essere nominato l'Assistente ecclesiastico regionale; esprime la partecipazione regionale ai momenti decisionali al livello nazionale e può proporre candidature per il rinnovo degli organismi nazionali, come previsto dal Regolamento

 

b) il Segretario regionale che ha la rappresentanza ufficiale del Movimento al livello regionale, ne coordina le attività nell'ambito delle competenze regionali ed assicura il collegamento tra Comunità ed organismi nazionali. In caso di assenza ed impedimento , viene sostituito dal Vice Segretario da lui indicato ed eletto dal Consiglio regionale

 

c) Il Consiglio regionale, del quale faccia parte l'Assistente ecclesiastico regionale, costituito dai magister delle Comunità, che collabori con il Segretario e rappresenti in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento sul territorio.

 

3) Le regioni potranno darsi una maggiore articolazione (zone, aree diocesane,ecc.) la cui denominazione, compiti e responsabilità sono definite dal Consiglio regionale.

 

 

 

TITOLO V

 

DEL LIVELLO NAZIONALE

 

Articolo 10 delle competenze del livello nazionale

 

Competenze esclusive del livello nazionale:

a) rapporti con gli enti istituzionali,con la Conferenza Episcopale Italiana, con le rappresentanze sociali, associative e politiche al livello nazionale;

b) rapporti con le associazioni scout e guide al livello nazionale;

c) rapporti internazionali dello Scautismo e del Guidismo ed in particolare con le organizzazioni nazionali ed internazionali dell'I.S.G.F., dello Scautismo e del Guidismo;

d) definizione del metodo educativo per adulti secondo i principi dello Scautismo e Guidismo, e della catechesi per un laicato adulto;

e) definizione dei programmi di formazione ed animazione, realizzazione degli eventi di formazione dei formatori e degli eventi di formazione ed animazione. Nel Regolamento sono definiti i

criteri con cui il livello nazionale può delegare la realizzazione di specifiche tipologie di eventi al livello regionale;

f) ideazione, progettazione, realizzazione e verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi al livello nazionale;

g) politiche generali per le pubbliche relazioni, la comunicazione e la stampa ed in particolare gestione della rivista del Movimento;

h) raccolta del Censimento annuale degli Adulti scout e dei soci, nel rispetto delle norme previste nel Regolamento.

La realizzazione di attività connesse a specifiche competenze possono essere delegate al livello regionale secondo modalità, forme e limiti specificati nel Regolamento.

 

 

Articolo 11 degli organismi del livello nazionale

Al fine di realizzare tali compiti, gli organismi operanti al livello nazionale sono: Assemblea nazionale, Presidente nazionale, Vice Presidente nazionale, Assistente ecclesiastico nazionale, Consiglio nazionale, Segretario nazionale, Comitato esecutivo, Collegio dei revisori dei conti.

 

Articolo 12 della Assemblea nazionale

 

1. L'Assemblea nazionale, cui può assistere ogni socio, è formata dai delegati degli Adulti scout, dai componenti del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, dagli Assistenti ecclesiastici regionali

2. L'Assemblea:

a) approva e modifica lo Statuto ed il Patto comunitario;

b) discute e approva l' indirizzo programmatico pluriennale del Movimento, nel rispetto del Patto comunitario e tenendo conto delle relazioni del Presidente nazionale. e del Assistente ecclesiastico nazionale;

c) discute ed approva specifici documenti di interesse generale del Movimento;

d) sulla base delle candidature proposte con le modalità previste dal Regolamento, con distinte votazioni, elegge il Presidente nazionale, n. 10 componenti del Consiglio nazionale ,tre Revisori dei conti ed il Segretario nazionale.

 

 

3. L'Assemblea nazionale :

a) è convocata dal Presidente nazionale, in via ordinaria, ogni tre anni; può essere convocata, in via straordinaria, ad iniziativa del Consiglio nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle Comunità censite.

b) Le modifiche allo Statuto e/o al Patto comunitario verranno di norma discusse ed approvate nel corso di un'Assemblea nazionale straordinaria.

c) L'Assemblea nazionale è validamente costituita con la presenza di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto;

 

d) Le deliberazioni, che non abbiano ad oggetto modifiche del Patto comunitario o dello Statuto, sonoadottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti, considerando voti espressi anche le astensioni;

e) Il Presidente ed il Segretario nazionale sono eletti con il voto della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea nazionale;

f) L'Assemblea nazionale è presieduta da un Presidente eletto dai partecipanti.

 

Articolo 13 del Presidente nazionale e del Vice Presidente

Il Presidente nazionale è il garante del rispetto dello Statuto a tutti i livelli, garantisce e rappresenta l'unità del Movimento in Italia ed all'estero, ha la rappresentanza legale del M.A.S.C.I. a tutti gli effetti, si pronuncia pubblicamente a nome del Movimento, in caso di necessità ed urgenza, su problemi di particolare rilevanza. E'la massima autorità deputata a dirimere le controversie che dovessero nascere all'interno del Movimento. Convoca l'Assemblea nazionale.

Su richiesta del Consiglio nazionale o di una Regione dirime controversie e diversità di interpretazione dello Statuto e per questi compiti si avvale dell'assistenza di due Adulti scout indicati dal Consiglio nazionale.

Nel corso dell'Assemblea nazionale svolge la relazione a nome del Consiglio nazionale sullo stato generale del Movimento ed in particolare sull'attuazione degli indirizzi programmatici. Convoca e presiede il Consiglio nazionale.

Partecipa senza diritto di voto ai lavori del Comitato esecutivo, ove rappresenta anche il Consiglio nazionale e ne tutela le decisioni. Solo per importanti e giustificate motivazioni, può sospendere gli atti del Comitato esecutivo e rinviarli all'esame del Consiglio nazionale. Interviene qualora iniziative a carattere regionale ed interregionale risultino in contrasto con le norme dello Statuto o del Patto comunitario o con le linee programmatiche generali del Movimento

Ratifica le Carte di comunità verificandone la rispondenza allo Statuto e al Patto comunitario. In caso di assenza ed impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Nazionale da lui indicato tra i componenti eletti del Consiglio nazionale e la cui nomina è ratificata dal Consiglio nazionale nella prima riunione dopo l' Assemblea nazionale.

 

Articolo 14 dell' Assistente ecclesiastico nazionale

1) L'Assistente ecclesiastico nazionale, nominato dalla competente Autorità ecclesiastica su una terna di nomi eletti dal Consiglio nazionale, collabora con gli organi direttivi del Movimento partecipando alla vita del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

2) L'Assistente ecclesiastico nazionale imposta, avvia e coordina le attività pastorali degli Assistenti ecclesiastici regionali, tenendo conto dei piani pastorali della C.E.I., coadiuvato da Assistenti cclesiastici da lui designati per settori specifici

3) Nel corso dell'Assemblea nazionale svolge una relazione sull'impegno e sulla crescita spirituale del Movimento.

 

Articolo 15 del Consiglio nazionale

 

1) Il Consiglio nazionale è costituito dai seguenti membri di diritto:

a) il Presidente nazionale;

b) l'Assistente ecclesiastico nazionale;

c) il Segretario nazionale;

d) n. 10 Consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea nazionale;

e) i Consiglieri nazionali di diritto: Segretari regionali ed i Commissari regionali eventualmente designati;

 

2) Partecipano altresì al Consiglio nazionale con diritto di intervento:

a) l'Adulto scout del M.A.S.C.I. che sia membro del Comitato mondiale dell' I.S.G.F.;

b) il Segretario internazionale;

c) l'Amministratore;

d) il Direttore di Strade Aperte;

e) i Revisori dei conti;

 

3) Sono invitati a parteciparvi gli altri componenti del Comitato esecutivo ove gli argomenti in discussione richiedano la loro presenza in quanto all'ordine del giorno sono inseriti argomenti connessi al loro specifico incarico.

 

4) Ogni Consigliere nazionale, nelle riunioni del Consiglio nazionale, esprime il proprio parere secondo le convinzioni maturate nel corso del dibattito senza alcun vincolo di mandato.

 

5) Il Consiglio nazionale si riunisce di norma almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente nazionale, che provvederà a convocarlo, inoltre, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

 

6) Salvo quant'altro previsto dallo Statuto, il Consiglio nazionale:

 

a) provvede, sulla base dell' indirizzo programmatico pluriennale approvato dall'Assemblea nazionale, ad individuare ed orientare le attività e le iniziative da sviluppare in campo nazionale, articolandole in un programma nazionale pluriennale; ne affida al Comitato esecutivo la realizzazione e ne controlla ed approva annualmente lo stato di attuazione;

b) approva il piano redazionale della rivista del Movimento predisposto dal Direttore di Strade Aperte insieme al Comitato esecutivo e ne controlla annualmente l'attuazione;

c) segue la vita delle Regioni di cui ascolta e valuta annualmente la relazione anche con riferimento agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea nazionale ed al programma nazionale approvato dal Consiglio nazionale;

d) decide l'ordine del giorno delle Assemblee nazionali e fornisce specifiche indicazioni al Comitato esecutivo circa l'organizzazione delle Assemblee nazionali e l'impostazione dei convegni di carattere nazionale

e) emana e modifica le norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto;

f) elegge una terna di nomi da sottoporre alla Conferenza Episcopale Italiana per la nomina dell'Assistente ecclesiastico nazionale;

g) decide, in via ordinaria, sulle questioni di importanza nazionale che incidono sulla vita del Movimento e si pronuncia, anche pubblicamente, su aspetti di particolare rilevanza, in campo civile, politico ed ecclesiale;

h) approva annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed autorizza le spese straordinarie secondo quanto previsto dal Regolamento;

i) determina, almeno tre mesi prima della fine dell'anno, l'entità della quota associativa dovuta dai soci per l'anno successivo

j) provvede alla promozione, regolamentazione e controllo delle imprese del M.A.S.C.I., e delle società, associazioni,fondazioni emanazione del M.A.S.C.I. e nomina i responsabili delle imprese nazionali, di cui ascolta la relazione una volta all'anno

k) Ratifica la nomina di massimo sette componenti del Comitato esecutivo indicati dal Segretario nazionale;

l) conferisce, su indicazione congiunta del Presidente nazionale e del Segretario nazionale, l'incarico al Segretario internazionale, al Direttore della rivista, all'Amministratore, scelti tra persone di indiscussa competenza e professionalità, essi prendono parte ai lavori del Consiglio nazionale e sono membri effettivi Comitato esecutivo con i compiti specifici loro attribuiti;

m) ratifica, su indicazione del Presidente nazionale, la nomina del Vice Presidente nazionale scelto tra i Consiglieri nazionali eletti e, su indicazione del Segretario nazionale e scelto tra i componenti del Comitato esecutivo, del Vice Segretario nazionale;

n) nomina due Adulti scout che hanno il compito di assistere il Presidente nazionale nel dirimere controversie e diversità di interpretazione dello Statuto

o) nomina i Commissari regionali in sostituzione del Segretario regionale nei casi previsti all'art.26

p) ratifica i Regolamenti regionali verificandone la rispondenza allo Statuto e al Patto comunitario.

 

7) L'organizzazione e le modalità di lavoro del Consiglio nazionale sono regolate da apposite norme del Regolamento.

 

 

Articolo 16 del Segretario nazionale

 

Il Segretario nazionale convoca e presiede il Comitato esecutivo, del quale sceglie massimo sette componenti secondo le norme previste dal presente Statuto. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo ed assicura il collegamento tra gli organi centrali del Movimento e quelli periferici. Stimola e coordina altresì, le attività di tutti i componenti del Comitato esecutivo

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Segretario nazionale, da lui scelto tra i componenti del Comitato esecutivo e la cui nomina è ratificata dal Consiglio nazionale.

 

 

 

Articolo 17 del Comitato esecutivo

 

Il Comitato esecutivo è costituito dai seguenti membri di dirittto:

a) il Segretario nazionale che lo convoca e lo presiede;

b) l'Assistente ecclesiastico nazionale;

c) massimo sette componenti, scelti dal Segretario nazionale la cui nomina è ratificata dal Consiglio nazionale;

d) L'Amministratore, il Segretario internazionale e il Direttore della Rivista; Il Presidente nazionale partecipa con diritto di intervento a tutte le sedute del Comitato esecutivo, ove tutela le decisioni del Consiglio nazionale e può sospendere gli atti di questo organismo, rinviandoli all'esame del Consiglio nazionale per eventuali importanti e giustificate motivazioni;

Sono invitati a partecipare, di volta in volta, i Revisori dei conti ove gli argomenti in discussione richiedano la loro presenza;

Il Comitato esecutivo assegna ad ogni suo membro incarichi specifici secondo le esigenze, i programmi del Movimento, definiti dal Consiglio nazionale nel programma nazionale;

 

Salvo quanto altro previsto dallo Statuto, il Comitato esecutivo:

a) dà costante impulso alla vita del Movimento, attuando il programma nazionale secondo le iniziative ed i progetti, deciso dal Consiglio nazionale sulla base delle indicazioni programmatiche dell'Assemblea nazionale, dell'attuazione di tali iniziative e progetti riferisce, con relazione scritta, periodicamente (almeno una volta l'anno) al Consiglio nazionale che l'approva apportando del caso integrazioni e suggerimenti.

 

b) raccoglie anche tramite visite sul posto le esperienze significative di servizio, educazione permanente e catechesi per adulti realizzate dalle Comunità e le diffonde a tutto il Movimento, d'intesa con i Segretari regionali;

c) esamina ed approva gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi predisposti dall'Amministratore, prima che vengano sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;

d) esamina ed approva il “rapporto sulle relazioni internazionali e la mondialità” predisposto dal Segretario internazionale, prima che venga sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale

e) esamina ed approva il piano redazionale di Strade Aperte, predisposto dal Direttore della rivista, prima che venga sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;

f) registra le Comunità, i Magister, i Segretari regionali;

g) raccoglie e valorizza le esperienze dell'attività delle Comunità regionali;

h) provvede al censimento annuale degli Adulti scout e di tutti i soci del M.A.S.C.I.;

i) cura , d'intesa con i Segretari regionali, lo sviluppo del Movimento.

 

Il Comitato esecutivo opera in modo collegiale. Le delibere del Comitato esecutivo vengono assunte con la maggioranza della metà più uno dei partecipanti, considerandosi voti espressi anche le astensioni. In caso di parità, il voto del Segretario nazionale è determinante.

 

Art. 18 dell'Amministratore

Nell'ambito del Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale compiti specifici sono assegnati all'Amministratore:l'Amministratore provvede alla gestione dei fondi sociali in conformità dei deliberati ed eventuali autorizzazioni del Consiglio nazionale. Egli è tenuto a predisporre ogni anno gli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo e del conto economico, sottoponendoli alla preventiva approvazione del Comitato esecutivo e quindi del Consiglio nazionale;il bilancio preventivo va redatto tenendo conto delle quote associative fissate dal Consiglio nazionale ed eventuali contributi di soci e di terzi; l'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;l'Amministratore è dispensato dal prestare cauzione; egli è autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti all'espletamento del suo incarico, comprese l'apertura e la chiusura dei conti correntie bancari e postali con cui operare per l'ordinaria amministrazione; su sua proposta, il Consiglio nazionale nomina tra i soci un Tesoriere il quale è autorizzato a compiere, con firma disgiunta dall'Amministratore, tutte le operazioni di competenza di quest'ultimo, tranne che aprire e chiudere il conto corrente bancario, può essere autorizzato dal Presidente nazionale ad operare sui conti correnti bancari e postali anche con firma disgiunta.

 

 

 

Articolo 19 del Collegio dei revisori dei conti

1) Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo della gestione dei fondi sociali.

2) I Revisori dei conti assistono alle sessioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo nelle quali si trattano questioni attinenti bilanci o impegni di spesa, esprimendo in proposito il loro parere.

3) Il Collegio dei revisori dei conti presenta al Consiglio nazionale una sua relazione sul conto consuntivo.

4) La carica di revisore è incompatibile con quelle di componente del Consiglio nazionale, del Comitato esecutivo, di Segretario regionale.

 

 

 

PARTE III

 

VITA DEL MOVIMENTO

 

TITOLO VI

 

DELLA MONDIALITA'

 

 

Articolo 20 dei rapporti internazionali

 

 

 

1. Il M.A.S.C.I. partecipa attivamente alla vita ed allo sviluppo dell'I.S.G.F.

2. Il Presidente nazionale ed il Segretario internazionale, salvo gravi impedimenti, sono membri della delegazione italiana nelle diverse istanze internazionali dell'I.S.G.F.

3. Il Segretario internazionale, secondo quanto previsto dalle norme dell'I.S.G.F., garantisce il collegamento costante ed operativo con i diversi livelli dell'I.S.G.F., promuove le iniziative dell'I.S.G.F. nell'ambito del Movimento.

 

 

 

Articolo 21 dell'educazione alla mondialità e alla pace

 

Il M.A.S.C.I. è impegnato a sviluppare l'educazione alla mondialità, a promuovere lo scautismo ed il guidismo nel mondo.

A tal fine ogni livello del Movimento (nazionale, regionale, di comunità) è impegnato nella realizzazione di gemellaggi, da realizzare soprattutto con realtà dei paesi in via di sviluppo, dove lo scautismo ed il guidismo rappresentano una risorsa preziosa. Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere, secondo le indicazioni di B.-P., l'”educazione alla pace”, a fare del Movimento e di tutto l'I.S.G.F. un grande Movimento mondiale per la pace e la comprensione tra i popoli.

 

 

 

Articolo 22 dei progetti e delle iniziative per la mondialità e la pace

 

1. Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere e sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo.

2. Le strutture ed in particolare le Comunità del M.A.S.C.I. sono aperte all'accoglienza ed al dialogo con gli stranieri e stabiliscono rapporti di solidarietà e di dialogo con le Comunità di emigrati presenti nel proprio territorio.

3. Il M.A.S.C.I. ad ogni livello condivide, partecipa, promuove, realizza con tutti gli uomini di buona volontà, individualmente o comunque organizzati, progetti ed iniziative per la pace.

 

 

 

TITOLO VII

 

DELLE IMPRESE

 

Articolo 23 delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I.

 

1. Anche per l'attuazione di proprie iniziative o imprese, il M.A.S.C.I. può dar vita a società, associazioni e fondazioni, per il raggiungimento di finalità specifiche.

2. Modalità di costituzione , organizzazione, gestione e partecipazione alla vita del Movimento di dette iniziative sono definite nel Regolamento.

3. Le regioni e le Comunità partecipano, secondo programmi concordati in sede di Consiglio nazionale, alla realizzazione di tali iniziative a carattere nazionale.

4. Il M.A.S.C.I. si configura come organizzazione di volontariato ai sensi delle Leggi nazionali e regionali in materia, delegando alle proprie strutture regionali , alle strutture intermedie previste nei Regolamenti regionali e alle Comunità, iniziativa, responsabilità e competenza, secondo quanto stabilito dalle apposite norme regolamentari. Gli adempimenti e le modalità operative per l'iscrizione del M.A.S.C.I. a livello regionale o ai livelli inferiori nei registri istituiti presso la propria regione o provincia autonoma, a norma dell'art.6 della legge 266/91, sono regolate dal Regolamento regionale e dalle Carte di comunità. Il Segretario regionale, in questi casi, dà comunicazione dell'avvenuta iscrizione alla sede nazionale. In particolare il M.A.S.C.I., avendo come fine primario quello del servizio, può dar vita ad organizzazioni O.N.L.U.S. ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia, delegando alle proprie strutture regionali le opportune iniziative, secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari.

 

TITOLO VIII

 

DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

 

 

 

Articolo 24 dei rapporti con le altre associazioni

 

1) Nello spirito dello Statuto dell'I.S.G.F. il Movimento assicura il collegamento con la F.I.S. e l'A.G.E.S.C.I. e con tutte le realtà che si rifanno ai principi ed al metodo scou.t Il Comitato Esecutivo ne cura l'attuazione secondo gli indirizzi del Consiglio nazionale.

2) Nello spirito dello Statuto e del Patto comunitario, il Movimento assicura il collegamento con tutte le realtà associative cattoliche, di altre confessioni e laiche che si ispirano agli stessi principi educativi e di solidarietà, cooperazione e democrazia; in tal senso può partecipare a quelle esperienze come Consulte e Forum che rappresentano luoghi di incontro dell'associazionismo.

 

Articolo 25 degli incarichi associativi elettivi

Ad eccezione degli Assistenti ecclesiastici, tutti gli incarichi associativi elettivi hanno durata di tre anni rinnovabili, per un solo triennio successivo.

 

Articolo 26 dello Statuto e del Regolamento

 

1) Rispetto delle norme dello Statuto

a) Gli Adulti Scout qualunque ruolo ricoprano, le Comunità e le Regioni che non rispettino gli impegni scaturenti dallo Statuto, dal Patto comunitario, si pongono a tutti gli effetti fuori del Movimento.

b) Nei confronti delle Regioni inadempienti il Presidente nazionale invita alla regolarizzazione, in caso di permanenza dell'inadempienza il Consiglio Nazionale su proposta del Presidente nazionale dichiara decaduto il Segretario regionale ed il Consiglio regionale, nomina un Commissario regionale con l'incarico di ricostituire un'armonica situazione e di convocare entro sei mesi l'Assemblea regionale per rieleggere gli organismi regionali ordinari.

2) Modifiche dello Statuto

a) Il presente Statuto ed il Patto comunitario possono essere modificati di norma in sede di una Assemblea nazionale straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai votanti, intendendosi per voti espressi anche le astensioni.

b) Le modifiche allo Statuto e al Patto comunitario possono essere proposte dagli organi collegiali delle Comunità, delle Regioni, e dal Consiglio nazionale e dal Comitato esecutivo e devono pervenire alla Segreteria nazionale almeno 7 mesi prima della data di inizio dell'Assemblea nazionale. Successivamente a tale data il Consiglio nazionale opererà per giungere, in accordo con i proponenti, ad un testo unificato e a poche alternative.

c) Le proposte di modifica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale devono essere rese note alle Comunità, ai membri del Consiglio nazionale ed agli Assistenti ecclesiastici regionali, a cura del Presidente nazionale, almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'Assemblea nazionale.

 

3) Regolamento

a) Le norme di applicazione dello Statuto sono disciplinate dall'apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale.

b) Il regolamento contiene altresì, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tutte le norme che si rendessero necessarie per regolare la vita ordinaria del Movimento.

c) Le norme regolamentari sono approvate e modificate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai partecipanti al Consiglio nazionale.

d) Ogni componente del Consiglio nazionale potrà inoltrare proposte di un nuovo Regolamento o di modifica di quello vigente; tali proposte, a cura del Presidente nazionale, verranno rese note agli altri aventi diritto di voto, almeno venti giorni prima della seduta nella quale verranno discusse.

 

 

Articolo 27 delle incompatibilità

 

1) Il M.A.S.C.I. riconosce il valore della politica intesa come servizio, ed incoraggia, nel rispetto assoluto delle opzioni personali, l'impegno politico diretto dei soci.

a. Tuttavia, a salvaguardia dell'autonomia del Movimento, gli incarichi di Presidente nazionale, Segretario nazionale e Segretari regionali sono incompatibili con candidature ad elezioni politiche regionali, nazionali ed europee.

b. La candidatura opera come causa di sospensione dall'incarico, l'elezione come causa di decadenza. Ove il candidato o eletto sia il Presidente nazionale o il Segretario nazionale, verrà sostituito rispettivamente dal Vice Presidente nazionale o dal Vice Segretario nazionale fino alla scadenza dell'incarico; se Segretario regionale viene sostituito dal Vice Segretario regionale per la temporanea sostituzione al momento della candidatura e lo stesso convoca l'Assemblea egionale per nominare un nuovo Segretario regionale entro trenta giorni dall'avvenuta elezione.

2) Un Adulto scout può ricoprire nello stesso momento uno solo degli incarichi elettivi previsti dal presente Statuto. Il ruolo di Consigliere nazionale è incompatibile, ad eccezione del Segretario nazionale, con quello di componente del Comitato esecutivo.

 

Articolo 28 della Sede

Il Movimento ha attualmente sede in Roma, Via Picardi 6; eventuali mutamenti di sede, che non possono, né potranno mai, essere considerati modifica statutaria, potranno essere deliberati dal Consiglio nazionale.

 

Articolo 29 delle Norme Transitorie

Il presente Statuto entra in vigore con la sua pubblicazione sulla rivista associativa.

Gli attuali organi nazionali restano in carica fino alla conclusione della prossima Assemblea nazionale ordinaria del 2004.

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL MASCI

(approvato nell'A.N. straordinaria tenutasi a Rimini nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2003)

 

 

Titolo I

 

L'Adulto Scout (art. 3 Statuto)

 

Art. 1 – Soci

1. Sono Soci del MASCI gli Adulti Scout che fanno parte di una Comunità.

2. Chi aspira a diventare Socio ne fa richiesta al Magister della Comunità, locale o regionale, cui chiede di appartenere e diviene tale, a pieno titolo, una volta che la Comunità l'abbia accolta e sia stato provveduto al suo censimento.

 

 

Art. 2 - Distintivo ed uniforme

1. I Soci del MASCI si qualificano con il distintivo metallico regolamentare, come previsto dalle norme internazionali

2. Qualora le Comunità lo ritengano opportuno, i Soci possono indossare, nelle attività comunitarie o di servizio una completa uniforme scout costituita da :

- camiciotto di colore grigio con due tasche a toppa con pattina;

- pantaloni lunghi o gonna di velluto millerighe di colore blu;

- fazzolettone scout di colore blu con il distintivo della Fraternità Internazionale degli Scouts e Guide;

- maglione di lana di colore blu ;

- giacca impermeabile di colore blu;

- cintura scout con fibbia MASCI o, eventualmente, dell'associazione giovanile scout di provenienza;

 

- distintivo, in stoffa, della Fraternità Internazionale degli Adulti Scout e Guide cucito al centro della tasca sinistra del camiciotto e, in metallo, appuntato sul maglione, in posizione corrispondente al distintivo del camiciotto.

3. I Soci che fanno parte della Comunità Italiana dei Foulards Blanches possono indossare sull'uniforme MASCI il fazzolettone ed i distintivi della Comunità.

4. Il Consiglio Nazionale potrà deliberare, a semplice maggioranza, l'adozione di altri distintivi.

 

 

Titolo II

 

La Comunità (art. 4 Statuto)

Art. 3 – Censimenti e quote associative

1.Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il Magister dovrà inviare al Comitato Esecutivo il censimento dei propri soci per l'anno successivo, accompagnato dal versamento dell'intera quota associativa, come determinata dal Consiglio Nazionale. Contestualmente il Magister dovrà inviare al Segretario Regionale copia del censimento; il Consiglio Regionale, tramite il Segretario Regionale, ha trenta (30) giorni di tempo per opporsi in modo motivato al censimento della Comunità, che altrimenti sarà accolto dal Comitato Esecutivo.

2.Fino al 30 giugno di ciascun anno potranno essere inviati al Comitato Esecutivo censimenti individuali suppletivi, accompagnati dal versamento della quota associativa; copia dei medesimi andrà contestualmente trasmessa ai Segretari Regionali.

3.Le Comunità di nuova costituzione potranno essere censite, versando l'intera quota associativa, in qualsiasi momento dell'anno con richiesta trasmessa dal Segretario Regionale unitamente alla valutazione espressa dal Consiglio Regionale.

4.Entro trenta (30) giorni dalla ricevuta comunicazione, da parte del Comitato Esecutivo, dell'opposizione al censimento espressa dagli Organi Regionali, le Comunità od i gruppi promotori di Comunità nuove potranno, tramite il proprio rappresentante, inoltrare ricorso motivato in forma scritta al Presidente Nazionale per la decisione definitiva, che verrà emanata entro i sessanta (60) giorni successivi al ricevimento del ricorso.

 

Art .4 – Comunità Regionali (art. 8, II comma, lett. J Statuto)

1.Con modalità fissate dal proprio Regolamento ogni Regione potrà formare la Comunità Regionale costituita da quegli A.S. che in via transitoria non fanno parte di una Comunità, individuandone anche il Magister.

2.Delle attività ed iniziative della Comunità Regionale dovrà essere relazionato per scritto, almeno una volta all'anno, il Consiglio Regionale che invierà copia di tale relazione, corredata delle proprie osservazioni, al Comitato Esecutivo che, nel confronto tra le diverse Comunità Regionali, potrà fornire indicazioni e suggerimenti.

3.La Comunità Regionale partecipa, con pari doveri e diritti delle altre Comunità, a tutte le assemblee ed alle attività, regionali e nazionali, del Movimento.

Art. 5 – La Comunità dei Foulards Blanches

1.Il MASCI censisce come Soci coloro che, fatta la scelta di educazione permanente secondo le proposte di servizio della Comunità Italiana F.B., intendono impegnarsi nel Movimento aderendo agli ideali ed ai valori dello Scautismo per adulti espressi nel Patto Comunitario e nello Statuto.

2.Il censimento avviene di norma nelle Comunità locali di cui i F.B. divengono membri attivi; in via eccezionale è possibile il censimento nelle Comunità Regionali.

 

Art.6 – La Carta di Comunità, il documento costitutivo,

la denominazione, la registrazione (art. 7 Statuto)

1.La Carta di Comunità va formulata dopo un congruo periodo di preparazione, auspicabilmente non oltre il biennio dalla data di costituzione della Comunità, e va sottoposta alla verifica del Consiglio Regionale prima di essere inoltrata al Presidente Nazionale per la ratifica.

 

2.La Carta deve contenere anche:

a. l'adesione espressa ed integrale al Patto Comunitario, allo Statuto ed al Regolamento del MASCI;

b. le disposizioni relative alla composizione ed al funzionamento dell'Assemblea, del Magistero ove previsto, ed alle elezioni per gli incarichi sociali.

3.Coloro che intendono formare una Comunità devono redigere e sottoscrivere un documento costitutivo ove sia espressa l'adesione ai principi, alle finalità ed alle normative del Movimento. Tale documento va inoltrato al Consiglio Regionale per la valutazione, che, tramite il Segretario Regionale, lo invierà poi al Comitato Esecutivo per la registrazione.

4.Denominazione. La Comunità assume il nome della località di costituzione. Comunità della stessa località aggiungeranno al nome il numero progressivo di costituzione. E' possibile inoltre aggiungere una denominazione specifica.

5.Il Comitato Esecutivo invia alla nuova Comunità il diploma di registrazione e, recuperando il puro costo, la bandiera della Fraternità Internazionale degli Scouts e Guide con indicazione del numero di Registro Nazionale attribuito alla Comunità in una etichetta cucita nell'angolo superiore sinistro.

 

Art.7- Organismi del livello regionale

1 Valutate le proprie esigenze di eventuale maggiore articolazione rispetto a quella indicata dall'art. 9 dello Statuto, le Regioni redigono il Regolamento per il funzionamento degli organismi regionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale “

2 .L'Assemblea Regionale, entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento, è tenuta ad emanare il Regolamento Regionale, previsto dallo Statuto, inviandolo per la valutazione e la ratifica al Consiglio Nazionale, che vi procederà nella prima seduta successiva all'invio.

 

 

Art. 8 - Rinnovo degli incarichi e comunicazioni inerenti

1.Gli incarichi elettivi regionali sono di norma rinnovati tra il 30 aprile ed il 30 giugno degli anni di intervallo tra le assemblee nazionali

2.I risultati delle elezioni dei Magisteri vengono comunicati, a cura del Magister, al Comitato Esecutivo e al Segretario Regionale, nei successivi quindici (15) giorni; nello stesso termine il Segretario Regionale comunica al Comitato Esecutivo i risultati delle elezioni delle Assemblee Regionali.

 

Art. 9- Iniziative regionali e deleghe alle Regioni

 

per l'attuazione di iniziative nazionali

1.Onde facilitare la programmazione di eventi nazionali i Segretari Regionali cureranno di comunicare al Comitato Esecutivo con congruo anticipo (preferibilmente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di previsto svolgimento) gli eventi regionali od interregionali previsti.

2.Le richieste di delega per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi od attività di livello ed a carattere nazionale devono comunque essere indirizzate al Comitato Esecutivo entro il suddetto termine.

 

 

Titolo III

 

Del livello nazionale

 

Art. 10- Dell'organizzazione di eventi nazionali (art. 10 Statuto)

 

1.Gli eventi di competenza del livello nazionale possono essere delegati alle Regioni, su richiesta e comunque con il consenso delle stesse, da parte del Consiglio Nazionale

2.Gli eventi di livello nazionale, anche se la loro organizzazione sia stata delegata ad una Regione, si autofinanziano con il contributo dei partecipanti.

Il Consiglio Nazionale per eventi ed attività a carattere ricorrente (come, per esempio, i seminari di animazione) può stabilire il trasferimento di alcuni costi a carico del Movimento.

 

Art. 11 -Assemblea Nazionale (art. 12 Statuto)

1. Il Consiglio Nazionale fissa la data e il luogo dell'Assemblea Nazionale e ne stabilisce l'ordine dei lavori. Il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea almeno centoventi (120) giorni prima della data stabilita, dandone comunicazione a tutte le Comunità.

2. Deleghe. Ogni Comunità, ricevuta la convocazione, provvede all'elezione dei propri Delegati sulla base del censimento dell'anno in corso al 30/04, se l'Assemblea Nazionale è convocata tra il 15/08 e il 31/12; sulla base del censimento dell'anno precedente se l'Assemblea è convocata tra il 1/01 e il 14/08. I Delegati sono eletti in ragione di uno (1) per Comunità. Le Comunità con più di venticinque (25) Adulti Scout censiti hanno diritto ad un altro Delegato. Le Comunità daranno sollecita comunicazione dei nominativi al Segretario Regionale entro e non oltre novanta (90) giorni precedenti all'inizio dell'Assemblea Nazionale. I Segretari Regionali comunicheranno al Comitato Esecutivo i nominativi dei Delegati, almeno trenta (30) giorni prima dell'Assemblea Nazionale. Ove le Comunità non provvedono all'elezione dei Delegati, gli stessi vengono designati dal Consiglio Regionale sulla base dei numeri dei censiti di ogni Comunità, come da comunicazione del Segretario Nazionale che deve avvenire entro centocinque (105) giorni prima dell'Assemblea Nazionale.

3.Divieto di delega. I componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e gli Assistenti Ecclesiastici Regionali, essendo membri di diritto, non possono essere nominati Delegati.

4.Credenziali. La qualità di Delegato è documentata da un certificato firmato dal Segretario Regionale che deve essere consegnato alla Commissione per la verifica delle credenziali che opera per tutta la durata dell' Assemblea e che ne controlla la validità sulla base degli elenchi in suo possesso.

5. Il Delegato impossibilitato a partecipare può essere sostituito dall'organismo che lo ha nominato, in carenza dal Segretario Regionale. La sostituzione deve essere comunicata, per iscritto, dal Segretario Regionale o suo delegato al Presidente della Commissione per la verifica delle credenziali.

6 - Voto in Assemblea

Ciascun Delegato esprime un (1) solo voto per Presidente e Segretario Nazionale, un (1) voto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e fino a cinque (5) voti per i componenti del Consiglio Nazionale

7 - Nel caso che due o più candidati riportino parità dei voti viene eletto il più anziano per appartenenza al MASCI, senza soluzione di continuità.

Se nessuno dei candidati alla carica di Presidente e di Segretario Nazionale ottiene alla prima votazione la maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea Nazionale, si procede ad una seconda votazione a cui partecipano i due candidati che, al primo scrutinio, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

8 - Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti partecipano all'Assemblea Nazionale con solo diritto di parola sui problemi che riguardano le loro competenze, a meno che non siano Delegati.

9 - Validità delle votazioni. In riferimento ai quorum per la validità delle votazioni, la dizione “partecipanti” o “componenti” usata nello Statuto e nel Regolamento, equivale a “votanti”, a meno che non sia diversamente specificato.

 

 

Art 12 - Candidature ed elezione ad incarichi nazionali

 

1 - Spetta al Consiglio Nazionale ed a ciascuna Assemblea Regionale presentare le candidature ai sensi dell'art.12 dello Statuto.

2.Da parte di ogni soggetto proponente potrà essere indicato un (1) solo candidato agli incarichi di Presidente Nazionale, Segretario Nazionale e Revisore dei Conti e tre (3) candidati all'incarico di Consigliere Nazionale.

3. Le candidature devono essere comunicate al Comitato Esecutivo almeno novanta (90) giorni prima della data di inizio dell'Assemblea. Per la validità fa fede il timbro postale o una ricevuta che attesti la data di spedizione della comunicazione.

4.Ogni candidato, almeno sessanta (60) giorni prima della data dell'Assemblea Nazionale deve dichiarare al Comitato Esecutivo l'accettazione per l'incarico al quale intende concorrere. Non si possono accettare candidature a più incarichi.

5. Il Comitato Esecutivo verifica le condizioni di eleggibilità dei candidati e l'intervenuta loro accettazione e forma un elenco, in ordine alfabetico, con l'indicazione della provenienza della candidature e della Comunità di appartenenza. Tale elenco deve essere comunicato a tutte le Comunità, ai componenti dei Consiglio Nazionale ed agli Assistenti Ecclesiastici Regionali almeno trenta (30) giorni prima dell'Assemblea.

6. Il Consigliere Nazionale eletto o l'Adulto Scout nominato nel Comitato Esecutivo, decade dalle funzioni di Segretario Regionale o di Magister. Ove un Consigliere Nazionale eletto accetti di far parte del Comitato Esecutivo, decade dal Consiglio Nazionale e gli subentra il primo dei non eletti.

 

 

Art. 13 - Del Presidente Nazionale e del Vicepresidente (art. 13 Statuto)

1. Il Presidente, nell'evenienza in cui, per motivi di necessità ed urgenza, si sia pronunciato pubblicamente a nome del Movimento, ne dà subito notizia, via posta elettronica, ai Consiglieri Nazionali. Il Presidente Nazionale convoca 1' Assemblea Nazionale almeno centoventi (120)

giorni prima della data stabilita, dando comunicazione a tutte le Comunità ed ai

Segretari Regionali, della data, del luogo e dell'ordine dei lavori stabiliti dal

Consiglio Nazionale.

2.Il Presidente dirime in via definitiva le controversie all'interno del Movimento, comprese quelle di interpretazione dello Statuto, su ricorso degli interessati che debbono necessariamente essere convocati e sentiti prima della decisione.

Allo scopo si avvale dell'assistenza di due (2) Adulti Scout, in funzione di Consiglieri, che vengono indicati dal Consiglio Nazionale alla sua prima riunione dopo l' Assemblea Nazionale. La durata dell'incarico dei due (2) assistenti del Presidente è uguale a quella di quest'ultimo, e possono essere sostituiti in caso di dimissioni o incompatibilità con le cariche del Movimento. Le decisioni finali restano di esclusiva pertinenza e responsabilità del Presidente.

3. La relazione del Presidente all'Assemblea Nazionale, a nome del Consiglio Nazionale sullo stato generale del Movimento e sull'attuazione degli indirizzi programmatici, deve essere pubblicata su “ Strade Aperte” trenta (30) giorni prima dell'Assemblea Nazionale. Il Presidente la può aggiornare nel caso di eventi particolari, degni di menzione, successivi alla stesura.

4. Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale in seduta ordinaria almeno tre (3) volte l'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; la convocazione, di norma, viene effettuata con raccomandata postale .

Il Presidente convoca la prima riunione del Consiglio Nazionale entro e non oltre il trentesimo (30) giorno successivo alla conclusione dell'Assemblea Nazionale che lo ha eletto. All'apertura dei lavori provvede alla nomina del Vice Presidente Nazionale che viene immediatamente sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale. E' possibile la convocazione per posta elettronica, purché sia abbia certo riscontro di ricezione.

5.Ove ricorrano importanti e giustificate motivazioni, il Presidente può sospendere gli atti del Comitato Esecutivo. Tale decisione verrà notificata per scritto al Segretario Nazionale e, per conoscenza, ai componenti del Consiglio Nazionale, che la discuterà nella prima riunione utile. In caso di decisioni di particolare importanza ed urgenza il Presidente può procedere, anche per posta elettronica, a sentire i Consiglieri e, nel caso vi sia la richiesta di almeno un terzo di questi, provvede a convocare un Consiglio Nazionale straordinario.

6. L'intervento del Presidente, in caso di iniziative a carattere regionale o interregionale in contrasto con le norma dello Statuto, del Patto Comunitario o con le linee programmatiche del Movimento, avviene dopo la consultazione dei due (2) Adulti Scout indicati al comma due.

 

Art. 14- Dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale (art.14 dello Statuto)

La relazione dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale, così come quella del Presidente, viene pubblicata su ” Strade Aperte” almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio dell'Assemblea Nazionale.

 

Art. 15- Del Consiglio Nazionale (art.15 dello Statuto)

1 .Le riunioni del C.N. sono valide quando sono presenti chi può presiederlo ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del C.N. sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vicepresidente è determinante. All'inizio di ogni riunione vengono fissati i tempi massimi delle relazioni e dei successivi, eventuali interventi.

2. Si procede a scrutinio segreto ove si tratti di indicazione o scelte di persone, oppure se venga richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale.

3.Le proposte di modifica del Regolamento sono rese note agli altri Consiglieri Nazionali, almeno venti (20) giorni prima della sessione nella quale verranno discusse.

4. Tra i partecipanti alla riunione viene nominato un segretario con il compito di redigere il verbale e di curare, tramite gli uffici amministrativi del Movimento, che venga trasmesso a tutti i membri del Consiglio Nazionale, anche per via informatica, ma assicurandosi della avvenuta ricezione. Ove non vi siano osservazioni sui punti del verbale, il Consiglio Nazionale ne vota la ratifica nella riunione successiva. In caso di osservazioni e precisazioni da parte dei componenti del Consiglio Nazionale verrà discussa ed eventualmente modificata la parte del verbale oggetto di chiarimenti.

 

Art.16 - Del Segretario Nazionale e del Comitato Esecutivo

(artt.16 e 17 dello Statuto)

1. Il Segretario Nazionale comunica i nomi dei soci scelti come componenti il Comitato Esecutivo, compreso quello del Vicesegretario, nella prima riunione del Comitato Nazionale successiva all'Assemblea Nazionale che lo ha eletto.

2. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Segretario Nazionale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.

3. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando sono presenti chi può presiederlo ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Segretario Nazionale o, in sua assenza, quello del Vicesegretario è determinante.

4. L'opposizione degli organi regionali al censimento di una Comunità preesistente o la valutazione negativa alla richiesta di registrazione di una nuova Comunità determinano la sospensione delle richieste sino all'esito dell'eventuale ricorso previsto dall'art. 3, IV comma del presente regolamento. In tali ipotesi il Comitato Esecutivo notificherà alla Comunità od al gruppo promotore di una nuova Comunità l'opposizione espressa dagli organi regionali, assicurandosi dell'avvenuta ricezione della notifica ed informandone il Segretario Regionale competente. Detta informativa potrà contenere i suggerimenti che il Comitato Esecutivo ritenesse opportuni.

La mancata proposizione del ricorso o l'esito negativo di quello impediranno di procedere al censimento e/o alla registrazione, onde il Comitato Esecutivo procederà all'archiviazione delle richieste ed alla restituzione delle quote.

5. La relazione prevista dall'art. 17, V comma, lett. a, dello Statuto va trasmessa ai membri del Consiglio Nazionale almeno trenta (30) giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discussa.

 

Titolo IV

 

Dei bilanci e delle quote associative

Art. 17

1. Il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Amministratore ed il parere favorevole del Comitato Esecutivo, approva, entro il mese di febbraio di ogni anno, il bilancio preventivo e, successivamente, le variazioni alla previsione originaria nonché eventuali spese straordinarie.

2.Il Consiglio Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente redatto dall'Amministratore e munito del parere favorevole del Comitato Esecutivo.

3.La bozza del bilancio consuntivo, la bozza del bilancio di previsione e le proposte di variazione alla previsione originaria o di spese straordinarie, accompagnate da una relazione esplicativa, devono essere comunicate ai componenti del Consiglio Nazionale, a cura dell'Amministratore, dopo l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo, almeno venti (20) giorni prima della seduta nella quale verranno discusse.

4.Qualora il bilancio di previsione venga approvato ad esercizio iniziato, l'Amministratore è autorizzato, per ciascun titolo, ad effettuare spese nel limite di un dodicesimo ogni mese della previsione dell'anno precedente.

5.Il Consiglio Nazionale determina, non oltre il mese di settembre di ogni anno, la quota associative per l'anno sociale successivo. Possono essere stabilite quote diversificate per coppie, nuclei familiari e per soci in servizio presso associazioni scout giovanili.

 

 

TITOLO V

Della mondialità (artt.21 e 22 dello Statuto)

 

Art.18- Progetti di Cooperazione allo Sviluppo,

imprese e gemellaggi internazionali.

 

Il Consiglio Nazionale, i Consigli Regionali, le Assemblee di Comunità possono promuovere o partecipare, in accordo con altre Organizzazioni non governative (nazionali o internazionali) a progetti di Cooperazione allo sviluppo, nonché ad imprese di livello internazionale e promuovere gemellaggi soprattutto con realtà in via di sviluppo.

Il Segretario Internazionale:

1. stimola e favorisce la partecipazione a tali attività.

2. fornisce alle Comunità ed alle Regioni informazioni sulle opportunità esistenti, sulle Organizzazioni non governative affidabili interessate a forme di collaborazione, sulle modalità di realizzare e dare continuità ed efficacia a tali attività.

3. invia la documentazione sulle attività alle quali il M.A.S.C.I. partecipa al World Bureau dell'ISGF.

4. mantiene aggiornato l'archivio dei “Progetti di Cooperazione”, nonché l'archivio dei gemellaggi e delle imprese

5. nella sua relazione annuale al Consiglio Nazionale dedica a tali attività uno specifico capitolo

 

 

Titolo VII

Delle imprese (art. 23 dello Statuto)

 

Art.19- Delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I.

1.Le Imprese Nazionali del M.A.S.C.I. sono promosse dal Consiglio Nazionale che nomina per la loro gestione una commissione. Il Presidente della Commissione, almeno una volta all'anno, riferisce al Consiglio Nazionale sullo stato dell'iniziativa.

2.Le società, le fondazioni e le associazioni di cui ai comma i e 2 dell'art. 23 dello Statuto sono costituite solo a seguito di decisione assunta dal Consiglio Nazionale che ne traccia scopi e struttura organizzativa.

3.Gli statuti di detti enti devono prevedere nei loro organi decisionali e di controllo la presenza maggioritaria di Soci del M.A.S.C.I. indicati dal Consiglio Nazionale.

4.Ogni anno il Responsabile di ogni ente illustra al Consiglio Nazionale il bilancio d'esercizio e lo relaziona sullo stato dell'ente, sulle attività svolte e su quelle in programma.

 

Art.20- Iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato

1.I Regolamenti Regionali e le Comunità fissano gli adempimenti e le modalità operative da attuare per procedere, ai sensi della legge 266/91, alla iscrizione dei rispettivi livelli al Registro delle Organizzazioni di Volontariato istituiti presso le Regioni e le Province Autonome.

2.I Segretari Regionali, i responsabili delle strutture intermedie previste dai Regolamenti Regionali ed i Magistri delle Comunità rappresentano rispettivamente il Movimento nella regione, nella zona di competenza della struttura intermedia, nella città sede della Comunità. In tale qualità intervengono nelle attività che, ai sensi dell'art. 10 della legge 266/91 sono o potranno essere disciplinate da regolamenti regionali o provinciali. Gli stessi, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità operative fissati dalle norme regolamentari emanate dal livello rappresentato, possono, ai sensi dell'art. 6 della legge 266/91, iscrivere lo stesso al Registro delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso la propria Regione o Provincia Autonoma, stipulare le convenzioni di cui l'art. 7 della legge citata nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegati o conseguenti.

3.Spetta al Consiglio Nazionale deliberare e stipulare le polizze assicurative a favore dei Soci, ivi comprese quelle obbligatorie previste dall'art. 4 della legge 266/91.

4. Presso la Segreteria Nazionale è istituito il registro degli aderenti previsto dall'art. 3 del D.M. 14/2/1992 per l'elencazione dei soci volontari al fine della copertura assicurativa obbligatoria di cui l'articolo precedente. Alla sua tenuta è preposto il Segretario Nazionale o persona da questi designata, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo.

5. I Segretari delle Regioni, i responsabili delle strutture intermedie ed i Magistri delle Comunità iscritte ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato ai fini del primo inserimento e del costante aggiornamento del registro di cui all'art. 3 del D.M. 14/2/ 1992, sono tenuti, contestualmente all'ottenimento dell'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato da parte della Regione o della Provincia Autonoma, a comunicare alla Segreteria Nazionale l'elenco dei soci volontari e, nella giornata stessa in cui avviene, ogni sua successiva variazione.

6. Il Consiglio Nazionale, su istanza dei livelli regionali, può, di volta in volta, delegare a questi la costituzione di O.N.L.U.S. che non ricadano nella categoria delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali, con le stesse modalità previste per la costituzione e il funzionamento degli enti di cui i comma 1,2 e 3 dell'art. 23 dello Statuto. In tale ipotesi il Consiglio Regionale delegato sarà tenuto agli adempimenti descritti come propri del Consiglio Nazionale dai precedenti commi di questo articolo.

 

Titolo VIII

Modifica del Regolamento e norme transitorie

Art.21

La procedura di modifica del regolamento è quella prevista dall'art.26, III comma dello Statuto.

Art. 22

In deroga al disposto dell'art.11 per la designazione dei delegati all'Assemblea Nazionale del 2004 dovrà farsi riferimento alle risultanze del censimento chiuso il trenta giugno del medesimo anno.