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PARTE
I
PRINCIPI
FONDAMENTALI
TITOLO
I
DELLA
COSTITUZIONE, DEI PRINCIPI E DEGLI SCOPI
Articolo
1 della Costituzione
1.Il
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.),
fondato nel 1954, è un'organizzazione per adulti
che si rivolge a tutti gli uomini e le donne che
condividono gli ideali ed i principi dello
Scautismo e del Guidismo.
2.
il simbolo del M.A.S.C.I. è il simbolo dell'I.S.G.F..
3.Il
Movimento, membro fondatore dell'I.S.G.F. (International
Scouts and Guides Fellowship), ne fa parte e ne
condivide i principi: rispetta la vita ed i
diritti umani; lavora per la giustizia e la pace
al fine di costruire un mondo migliore;
contribuisce alla comprensione tra i popoli
soprattutto mediante rapporti d'amicizia,
tolleranza e rispetto per gli altri.
4.
Il Movimento promuove la costituzione di una
federazione italiana degli Adulti scout alla
quale possono aderire altre organizzazioni di
adulti che si riconoscono nelle finalità e nello
Statuto dell'I.S.G.F.:
Articolo
2 dei Principi e degli scopi
1.
Il Movimento, fedele alle tradizioni degli Scout
e delle Guide ed ai segni dei tempi, ha come
scopi principali:
a.
favorire l'impegno personale di ogni Adulto scout
a vivere un percorso di educazione permanente
secondo i valori dello Scautismo espressi nella
Promessa e nella Legge scout così come proposta
da Baden-Powell, il fondatore dello Scautismo e
del Guidismo, mantenendone vivo ed operante lo
spirito nella famiglia, nella convivenza civile e
nella Chiesa;
b.
promuovere una presenza coerente e responsabile
di testimonianza ecclesiale e civile della
Comunità M.A.S.C.I., per un'opera costante di
evangelizzazione e di promozione umana;
c.
offrire a tutti la possibilità di vivere l'esperienza
del metodo scout in un Movimento di adulti.
TITOLO
II
DEI
MEMBRI , DELLE COMUNITA', DEL MOVIMENTO
Articolo
3 degli Adulti Scout
Sono
soci del M.A.S.C.I. gli Adulti scout cioè tutti
gli uomini e le donne che intendono impegnarsi,
spontaneamente e gratuitamente, in forma
personale e comunitaria, a vivere e testimoniare
nella società gli ideali dello Scautismo e del
Guidismo, che accettano il presente Statuto e il
Patto comunitario, che ne fa parte integrante e
si impegnano a mantenere vivo e testimoniare
nella propria vita personale i valori della Legge
e della Promessa sia che la rinnovino sia che la
pronuncino per la prima volta, anche come scelta
di appartenenza alla famiglia mondiale dello
Scautismo e del Guidismo
Le
prestazioni fornite dai soci del Movimento, anche
se eletti ad incarichi associativi, sono
spontanee e gratuite.
Articolo
4 della Comunità
1)
Cellula fondamentale e primaria del M.A.S.C.I. è
la Comunità, luogo di amicizia, di condivisione,
di esperienza di fede e di servizio, dove si
realizza l'educazione permanente dell'Adulto
scout secondo lo stile ed il metodo ispirati alla
pedagogia degli Scout e delle Guide, i cui
elementi caratterizzanti sono indicati nel Patto
comunitario
2)
La Comunità del M.A.S.C.I. opera secondo i
principi di autonomia e di responsabilità, nell'organizzazione
e nei programmi, privilegiando l'attenzione alla
realtà sociale e civile, alla Chiesa locale ed
alle esigenze di crescita e sviluppo di tutti i
suoi membri.
3)
La Comunità partecipa alla vita ed alla crescita
del Movimento e contribuisce, attivamente con
responsabilità e consapevolezza, a rendere
importante e significativa la sua presenza nella
società e nella Chiesa .
Articolo
5 del Movimento
1)
Il M.A.S.C.I. è organizzato nei seguenti livelli:
·
livello comunitario;
·
livello regionale;
·
livello nazionale.
2)
Ogni livello opera secondo il principio di
sussidiarietà e si dà regole organizzative
autonome, che non siano in contrasto con lo
Statuto e che tengano conto dei seguenti principi:
a)
la collaborazione tra i diversi livelli per il
raggiungimento degli scopi comuni;
b)
la possibilità per tutti gli Adulti scout di
contribuire alla formazione delle decisioni e di
eleggere i responsabili ai vari incarichi;
c)
l'elettività degli incarichi che assegnano
precise responsabilità con le scadenze previste
dal presente Statuto;
3)
Ogni livello è amministrativamente e
finanziariamente autonomo
4)
Ad ogni livello del Movimento è prevista la
presenza di un Assistente ecclesiastico
L'Assistente
ecclesiastico è animatore spirituale della
Comunità e degli organi sociali in cui opera con
il proprio carisma sacerdotale. L'Assistente
ecclesiastico è scelto dalla competente
Autorità ecclesiastica tra una terna di
sacerdoti eletta dalla Comunità o dagli altri
organi sociali del Movimento. Ove non ci sia
disponibilità di sacerdoti, l'Autorità
ecclesiastica competente può affidare, con la
medesima modalità di nomina dell'Assistente
ecclesiastico, l'animazione catechetica a diaconi,
religiose e religiosi, o laici di comprovata
competenza e testimonianza in campo spirituale.
5)
Sono promosse le Comunità regionali che
raccolgono in via transitoria tutti gli adulti
uomini e donne che, pur non facendo parte di una
Comunità, condividono le finalità del Movimento.
6)
Il Movimento al livello nazionale e regionale
sperimenta, ricercando le opportune sinergie con
le associazioni dello Scautismo e del Guidismo,
specifiche iniziative di vita comunitaria rivolte
ai giovani che escono dall'esperienza dello
Scautismo e Guidismo giovanile.
PARTE
II
LE
STRUTTURE DI SERVIZIO
TITOLO
III
DEL
LIVELLO DELLA COMUNITA'
Articolo
6 delle competenze del livello di Comunità
Per
tutto ciò che non è di competenza esclusiva dei
livelli regionale e nazionale la Comunità opera
secondo il principio della responsabilità e dell'autonomia.
Articolo
7 degli organismi del livello di Comunità
1)
Al fine di realizzare la propria missione la
Comunità si doterà autonomamente di una propria
organizzazione descritta da una Carta di
comunità che verrà sottoposta alla verifica del
Consiglio regionale e alla ratifica del
Presidente nazionale al fine di verificare la
coerenza con
a)
il Patto comunitario
b)
lo Statuto del M.A.S.C.I.
2)
La Carta di comunità, comunque, oltre ad
esprimere la fisionomia della Comunità stessa,
delineando gli obiettivi che essa si pone e i
mezzi per conseguirli, dal punto di vista
organizzativo prevede almeno:
a)
un Magister che ha la rappresentanza ufficiale
della Comunità e ne coordina tutte le attività
b)
l' Assemblea di comunità, che elegge il Magister
e se previsto l'organo collegiale ristretto detto
Magistero · che garantisce la partecipazione di
tutti gli Adulti scout della Comunità ed esprime
la partecipazione comunitaria ai momenti
decisionali al livello nazionale e regionale Gli
Adulti scout che intendono formare una nuova
Comunità ne fanno richiesta al Consiglio
regionale che dopo averla valutata, la invia al
Comitato esecutivo per la registrazione .
TITOLO
IV
DEL
LIVELLO REGIONALE
Articolo
8 delle competenze del livello regionale
1)
Le Comunità che hanno sede nella stessa Regione
amministrativa di norma costituiscono il livello
regionale del Movimento.
2)
Il livello regionale ha le seguenti competenze:
a)
rapporti con gli enti istituzionali,con la
Conferenza Episcopale Regionale, con le
rappresentanze sociali, associative e politiche
al livello regionale;
b)
rapporti con le associazioni scout e guide al
livello regionale;
c)
sviluppo del Movimento sul proprio territorio;
d)
attuazione secondo le caratteristiche proprie
della Regione dell' ìndirizzo programmatico
pluriennale approvato dall'Assemblea nazionale e
del conseguente programma nazionale del Consiglio
nazionale;
e)
verifica della applicazione del metodo educativo
per adulti secondo i principi dello Scautismo e
Guidismo, come definito al livello nazionale ed
adattato alle esigenze del territorio;
f)
realizzazione degli eventi di formazione ed
animazione delegati dal livello nazionale,
secondo le modalità ed i contenuti definiti al
livello nazionale ed adattati alle esigenze del
territorio;
g)
ideazione, progettazione, realizzazione e
verifica di iniziative, progetti, imprese ed
eventi al livello regionale, purchè non in
contrasto con quelle di carattere nazionale;
h)
partecipazione alle iniziative, progetti, imprese
ed eventi definiti al livello nazionale secondo
le modalità fissate dal Consiglio nazionale;
i)
verifica del Censimento annuale di tutti i soci ,
raccolto tramite le Comunità, da trasmettere al
livello nazionale secondo le modalità previste
dal Regolamento nazionale;
j)
gestione della Comunità regionale sotto la
diretta responsabilità dell'organo collegiale
regionale.
Articolo
9 degli organismi del livello regionale
1)
La regione si dota autonomamente, per realizzare
i propri compiti, di una organizzazione descritta
nel Regolamento regionale approvato dal Consiglio
nazionale, cui viene sottoposto per la verifica
di coerenza con il Patto comunitario e lo Statuto
del M.A.S.C.I..
2)
Il Regolamento regionale dovrà comunque
prevedere:
a)
l'Assemblea regionale , che garantisce la
rappresentanza democratica di tutte le Comunità
e l'espressione di tutte le sensibilità presenti
in regione con il compito di eleggere il
Segretario regionale e di eleggere la terna entro
la quale dovrà essere nominato l'Assistente
ecclesiastico regionale; esprime la
partecipazione regionale ai momenti decisionali
al livello nazionale e può proporre candidature
per il rinnovo degli organismi nazionali, come
previsto dal Regolamento
b)
il Segretario regionale che ha la rappresentanza
ufficiale del Movimento al livello regionale, ne
coordina le attività nell'ambito delle
competenze regionali ed assicura il collegamento
tra Comunità ed organismi nazionali. In caso di
assenza ed impedimento , viene sostituito dal
Vice Segretario da lui indicato ed eletto dal
Consiglio regionale
c)
Il Consiglio regionale, del quale faccia parte l'Assistente
ecclesiastico regionale, costituito dai magister
delle Comunità, che collabori con il Segretario
e rappresenti in via continuativa le Comunità e
tutte le istanze del Movimento sul territorio.
3)
Le regioni potranno darsi una maggiore
articolazione (zone, aree diocesane,ecc.) la cui
denominazione, compiti e responsabilità sono
definite dal Consiglio regionale.
TITOLO
V
DEL
LIVELLO NAZIONALE
Articolo
10 delle competenze del livello nazionale
Competenze
esclusive del livello nazionale:
a)
rapporti con gli enti istituzionali,con la
Conferenza Episcopale Italiana, con le
rappresentanze sociali, associative e politiche
al livello nazionale;
b)
rapporti con le associazioni scout e guide al
livello nazionale;
c)
rapporti internazionali dello Scautismo e del
Guidismo ed in particolare con le organizzazioni
nazionali ed internazionali dell'I.S.G.F., dello
Scautismo e del Guidismo;
d)
definizione del metodo educativo per adulti
secondo i principi dello Scautismo e Guidismo, e
della catechesi per un laicato adulto;
e)
definizione dei programmi di formazione ed
animazione, realizzazione degli eventi di
formazione dei formatori e degli eventi di
formazione ed animazione. Nel Regolamento sono
definiti i
criteri
con cui il livello nazionale può delegare la
realizzazione di specifiche tipologie di eventi
al livello regionale;
f)
ideazione, progettazione, realizzazione e
verifica di iniziative, progetti, imprese ed
eventi al livello nazionale;
g)
politiche generali per le pubbliche relazioni, la
comunicazione e la stampa ed in particolare
gestione della rivista del Movimento;
h)
raccolta del Censimento annuale degli Adulti
scout e dei soci, nel rispetto delle norme
previste nel Regolamento.
La
realizzazione di attività connesse a specifiche
competenze possono essere delegate al livello
regionale secondo modalità, forme e limiti
specificati nel Regolamento.
Articolo
11 degli organismi del livello nazionale
Al
fine di realizzare tali compiti, gli organismi
operanti al livello nazionale sono: Assemblea
nazionale, Presidente nazionale, Vice Presidente
nazionale, Assistente ecclesiastico nazionale,
Consiglio nazionale, Segretario nazionale,
Comitato esecutivo, Collegio dei revisori dei
conti.
Articolo
12 della Assemblea nazionale
1.
L'Assemblea nazionale, cui può assistere ogni
socio, è formata dai delegati degli Adulti scout,
dai componenti del Consiglio nazionale e del
Comitato esecutivo, dagli Assistenti
ecclesiastici regionali
2.
L'Assemblea:
a)
approva e modifica lo Statuto ed il Patto
comunitario;
b)
discute e approva l' indirizzo programmatico
pluriennale del Movimento, nel rispetto del Patto
comunitario e tenendo conto delle relazioni del
Presidente nazionale. e del Assistente
ecclesiastico nazionale;
c)
discute ed approva specifici documenti di
interesse generale del Movimento;
d)
sulla base delle candidature proposte con le
modalità previste dal Regolamento, con distinte
votazioni, elegge il Presidente nazionale, n. 10
componenti del Consiglio nazionale ,tre Revisori
dei conti ed il Segretario nazionale.
3.
L'Assemblea nazionale :
a)
è convocata dal Presidente nazionale, in via
ordinaria, ogni tre anni; può essere convocata,
in via straordinaria, ad iniziativa del Consiglio
nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle
Comunità censite.
b)
Le modifiche allo Statuto e/o al Patto
comunitario verranno di norma discusse ed
approvate nel corso di un'Assemblea nazionale
straordinaria.
c)
L'Assemblea nazionale è validamente costituita
con la presenza di almeno il sessanta per cento
degli aventi diritto;
d)
Le deliberazioni, che non abbiano ad oggetto
modifiche del Patto comunitario o dello Statuto,
sonoadottate a maggioranza assoluta dei voti
espressi dai votanti, considerando voti espressi
anche le astensioni;
e)
Il Presidente ed il Segretario nazionale sono
eletti con il voto della maggioranza assoluta dei
componenti l'Assemblea nazionale;
f)
L'Assemblea nazionale è presieduta da un
Presidente eletto dai partecipanti.
Articolo
13 del Presidente nazionale e del Vice Presidente
Il
Presidente nazionale è il garante del rispetto
dello Statuto a tutti i livelli, garantisce e
rappresenta l'unità del Movimento in Italia ed
all'estero, ha la rappresentanza legale del M.A.S.C.I.
a tutti gli effetti, si pronuncia pubblicamente a
nome del Movimento, in caso di necessità ed
urgenza, su problemi di particolare rilevanza. E'la
massima autorità deputata a dirimere le
controversie che dovessero nascere all'interno
del Movimento. Convoca l'Assemblea nazionale.
Su
richiesta del Consiglio nazionale o di una
Regione dirime controversie e diversità di
interpretazione dello Statuto e per questi
compiti si avvale dell'assistenza di due Adulti
scout indicati dal Consiglio nazionale.
Nel
corso dell'Assemblea nazionale svolge la
relazione a nome del Consiglio nazionale sullo
stato generale del Movimento ed in particolare
sull'attuazione degli indirizzi programmatici.
Convoca e presiede il Consiglio nazionale.
Partecipa
senza diritto di voto ai lavori del Comitato
esecutivo, ove rappresenta anche il Consiglio
nazionale e ne tutela le decisioni. Solo per
importanti e giustificate motivazioni, può
sospendere gli atti del Comitato esecutivo e
rinviarli all'esame del Consiglio nazionale.
Interviene qualora iniziative a carattere
regionale ed interregionale risultino in
contrasto con le norme dello Statuto o del Patto
comunitario o con le linee programmatiche
generali del Movimento
Ratifica
le Carte di comunità verificandone la
rispondenza allo Statuto e al Patto comunitario.
In caso di assenza ed impedimento, viene
sostituito dal Vice Presidente Nazionale da lui
indicato tra i componenti eletti del Consiglio
nazionale e la cui nomina è ratificata dal
Consiglio nazionale nella prima riunione dopo l'
Assemblea nazionale.
Articolo
14 dell' Assistente ecclesiastico nazionale
1)
L'Assistente ecclesiastico nazionale, nominato
dalla competente Autorità ecclesiastica su una
terna di nomi eletti dal Consiglio nazionale,
collabora con gli organi direttivi del Movimento
partecipando alla vita del Consiglio nazionale e
del Comitato esecutivo.
2)
L'Assistente ecclesiastico nazionale imposta,
avvia e coordina le attività pastorali degli
Assistenti ecclesiastici regionali, tenendo conto
dei piani pastorali della C.E.I., coadiuvato da
Assistenti cclesiastici da lui designati per
settori specifici
3)
Nel corso dell'Assemblea nazionale svolge una
relazione sull'impegno e sulla crescita
spirituale del Movimento.
Articolo
15 del Consiglio nazionale
1)
Il Consiglio nazionale è costituito dai seguenti
membri di diritto:
a)
il Presidente nazionale;
b)
l'Assistente ecclesiastico nazionale;
c)
il Segretario nazionale;
d)
n. 10 Consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea
nazionale;
e)
i Consiglieri nazionali di diritto: Segretari
regionali ed i Commissari regionali eventualmente
designati;
2)
Partecipano altresì al Consiglio nazionale con
diritto di intervento:
a)
l'Adulto scout del M.A.S.C.I. che sia membro del
Comitato mondiale dell' I.S.G.F.;
b)
il Segretario internazionale;
c)
l'Amministratore;
d)
il Direttore di Strade Aperte;
e)
i Revisori dei conti;
3)
Sono invitati a parteciparvi gli altri componenti
del Comitato esecutivo ove gli argomenti in
discussione richiedano la loro presenza in quanto
all'ordine del giorno sono inseriti argomenti
connessi al loro specifico incarico.
4)
Ogni Consigliere nazionale, nelle riunioni del
Consiglio nazionale, esprime il proprio parere
secondo le convinzioni maturate nel corso del
dibattito senza alcun vincolo di mandato.
5)
Il Consiglio nazionale si riunisce di norma
almeno tre volte all'anno su convocazione del
Presidente nazionale, che provvederà a
convocarlo, inoltre, in via straordinaria su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6)
Salvo quant'altro previsto dallo Statuto, il
Consiglio nazionale:
a)
provvede, sulla base dell' indirizzo
programmatico pluriennale approvato dall'Assemblea
nazionale, ad individuare ed orientare le
attività e le iniziative da sviluppare in campo
nazionale, articolandole in un programma
nazionale pluriennale; ne affida al Comitato
esecutivo la realizzazione e ne controlla ed
approva annualmente lo stato di attuazione;
b)
approva il piano redazionale della rivista del
Movimento predisposto dal Direttore di Strade
Aperte insieme al Comitato esecutivo e ne
controlla annualmente l'attuazione;
c)
segue la vita delle Regioni di cui ascolta e
valuta annualmente la relazione anche con
riferimento agli indirizzi programmatici
approvati dall'Assemblea nazionale ed al
programma nazionale approvato dal Consiglio
nazionale;
d)
decide l'ordine del giorno delle Assemblee
nazionali e fornisce specifiche indicazioni al
Comitato esecutivo circa l'organizzazione delle
Assemblee nazionali e l'impostazione dei convegni
di carattere nazionale
e)
emana e modifica le norme regolamentari per l'attuazione
dello Statuto;
f)
elegge una terna di nomi da sottoporre alla
Conferenza Episcopale Italiana per la nomina dell'Assistente
ecclesiastico nazionale;
g)
decide, in via ordinaria, sulle questioni di
importanza nazionale che incidono sulla vita del
Movimento e si pronuncia, anche pubblicamente, su
aspetti di particolare rilevanza, in campo civile,
politico ed ecclesiale;
h)
approva annualmente il bilancio preventivo, il
conto consuntivo ed autorizza le spese
straordinarie secondo quanto previsto dal
Regolamento;
i)
determina, almeno tre mesi prima della fine dell'anno,
l'entità della quota associativa dovuta dai soci
per l'anno successivo;
j)
provvede alla promozione, regolamentazione e
controllo delle imprese del M.A.S.C.I., e delle
società, associazioni,fondazioni emanazione del
M.A.S.C.I. e nomina i responsabili delle imprese
nazionali, di cui ascolta la relazione una volta
all'anno;
k)
Ratifica la nomina di massimo sette componenti
del Comitato esecutivo indicati dal Segretario
nazionale;
l)
conferisce, su indicazione congiunta del
Presidente nazionale e del Segretario nazionale,
l'incarico al Segretario internazionale, al
Direttore della rivista, all'Amministratore,
scelti tra persone di indiscussa competenza e
professionalità, essi prendono parte ai lavori
del Consiglio nazionale e sono membri effettivi
Comitato esecutivo con i compiti specifici loro
attribuiti;
m)
ratifica, su indicazione del Presidente nazionale,
la nomina del Vice Presidente nazionale scelto
tra i Consiglieri nazionali eletti e, su
indicazione del Segretario nazionale e scelto tra
i componenti del Comitato esecutivo, del Vice
Segretario nazionale;
n)
nomina due Adulti scout che hanno il compito di
assistere il Presidente nazionale nel dirimere
controversie e diversità di interpretazione
dello Statuto
o)
nomina i Commissari regionali in sostituzione del
Segretario regionale nei casi previsti all'art.26
p)
ratifica i Regolamenti regionali verificandone la
rispondenza allo Statuto e al Patto comunitario.
7)
L'organizzazione e le modalità di lavoro del
Consiglio nazionale sono regolate da apposite
norme del Regolamento.
Articolo
16 del Segretario nazionale
Il
Segretario nazionale convoca e presiede il
Comitato esecutivo, del quale sceglie massimo
sette componenti secondo le norme previste dal
presente Statuto. In particolare, cura l'esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del
Comitato esecutivo ed assicura il collegamento
tra gli organi centrali del Movimento e quelli
periferici. Stimola e coordina altresì, le
attività di tutti i componenti del Comitato
esecutivo
In
caso di assenza o impedimento, viene sostituito
dal Vice Segretario nazionale, da lui scelto tra
i componenti del Comitato esecutivo e la cui
nomina è ratificata dal Consiglio nazionale.
Articolo
17 del Comitato esecutivo
Il
Comitato esecutivo è costituito dai seguenti
membri di dirittto:
a)
il Segretario nazionale che lo convoca e lo
presiede;
b)
l'Assistente ecclesiastico nazionale;
c)
massimo sette componenti, scelti dal Segretario
nazionale la cui nomina è ratificata dal
Consiglio nazionale;
d)
L'Amministratore, il Segretario internazionale e
il Direttore della Rivista; Il Presidente
nazionale partecipa con diritto di intervento a
tutte le sedute del Comitato esecutivo, ove
tutela le decisioni del Consiglio nazionale e
può sospendere gli atti di questo organismo,
rinviandoli all'esame del Consiglio nazionale per
eventuali importanti e giustificate motivazioni;
Sono invitati a partecipare, di volta in volta, i
Revisori dei conti ove gli argomenti in
discussione richiedano la loro presenza;
Il Comitato esecutivo assegna ad ogni suo membro
incarichi specifici secondo le esigenze, i
programmi del Movimento, definiti dal Consiglio
nazionale nel programma nazionale;
Salvo
quanto altro previsto dallo Statuto, il Comitato
esecutivo:
a)
dà costante impulso alla vita del Movimento,
attuando il programma nazionale secondo le
iniziative ed i progetti, deciso dal Consiglio
nazionale sulla base delle indicazioni
programmatiche dell'Assemblea nazionale, dell'attuazione
di tali iniziative e progetti riferisce, con
relazione scritta, periodicamente (almeno una
volta l'anno) al Consiglio nazionale che l'approva
apportando del caso integrazioni e suggerimenti.
b)
raccoglie anche tramite visite sul posto le
esperienze significative di servizio, educazione
permanente e catechesi per adulti realizzate
dalle Comunità e le diffonde a tutto il
Movimento, d'intesa con i Segretari regionali;
c)
esamina ed approva gli schemi di bilancio
preventivi e consuntivi predisposti dall'Amministratore,
prima che vengano sottoposti all'approvazione
definitiva del Consiglio nazionale;
d)
esamina ed approva il rapporto sulle
relazioni internazionali e la mondialità
predisposto dal Segretario internazionale, prima
che venga sottoposto all'approvazione definitiva
del Consiglio nazionale
e)
esamina ed approva il piano redazionale di Strade
Aperte, predisposto dal Direttore della rivista,
prima che venga sottoposto all'approvazione
definitiva del Consiglio nazionale;
f)
registra le Comunità, i Magister, i Segretari
regionali;
g)
raccoglie e valorizza le esperienze dell'attività
delle Comunità regionali;
h)
provvede al censimento annuale degli Adulti scout
e di tutti i soci del M.A.S.C.I.;
i)
cura , d'intesa con i Segretari regionali, lo
sviluppo del Movimento.
Il
Comitato esecutivo opera in modo collegiale. Le
delibere del Comitato esecutivo vengono assunte con
la maggioranza della metà più uno dei
partecipanti, considerandosi voti espressi anche
le astensioni. In caso di parità, il voto
del Segretario nazionale è determinante.
Art.
18 dell'Amministratore
Nell'ambito
del Comitato esecutivo e del Consiglio nazionale
compiti specifici sono assegnati all'Amministratore:l'Amministratore
provvede alla gestione dei fondi sociali in
conformità dei deliberati ed eventuali
autorizzazioni del Consiglio nazionale. Egli è
tenuto a predisporre ogni anno gli schemi
dei bilanci preventivo e consuntivo e del conto
economico, sottoponendoli alla preventiva
approvazione del Comitato esecutivo e quindi del
Consiglio nazionale;il bilancio preventivo va
redatto tenendo conto delle quote associative
fissate dal Consiglio nazionale ed eventuali
contributi di soci e di terzi; l'anno finanziario
decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;l'Amministratore
è dispensato dal prestare cauzione; egli è
autorizzato a compiere tutte le operazioni
occorrenti all'espletamento del suo incarico,
comprese l'apertura e la chiusura dei conti
correntie bancari e postali con cui operare per l'ordinaria
amministrazione; su sua proposta, il Consiglio
nazionale nomina tra i soci un Tesoriere il quale
è autorizzato a compiere, con firma disgiunta
dall'Amministratore, tutte le operazioni di
competenza di quest'ultimo, tranne che aprire e
chiudere il conto corrente bancario, può essere
autorizzato dal Presidente nazionale ad operare
sui conti correnti bancari e postali anche con
firma disgiunta.
Articolo
19 del Collegio dei revisori dei conti
1)
Il Collegio dei revisori dei conti esercita il
controllo della gestione dei fondi sociali.
2)
I Revisori dei conti assistono alle sessioni del
Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo
nelle quali si trattano questioni attinenti
bilanci o impegni di spesa, esprimendo in
proposito il loro parere.
3)
Il Collegio dei revisori dei conti presenta al
Consiglio nazionale una sua relazione sul conto
consuntivo.
4)
La carica di revisore è incompatibile con quelle
di componente del Consiglio nazionale, del
Comitato esecutivo, di Segretario regionale.
PARTE
III
VITA
DEL MOVIMENTO
TITOLO
VI
DELLA
MONDIALITA'
Articolo
20 dei rapporti internazionali
1.
Il M.A.S.C.I. partecipa attivamente alla vita ed
allo sviluppo dell'I.S.G.F.
2.
Il Presidente nazionale ed il Segretario
internazionale, salvo gravi impedimenti, sono
membri della delegazione italiana nelle diverse
istanze internazionali dell'I.S.G.F.
3.
Il Segretario internazionale, secondo quanto
previsto dalle norme dell'I.S.G.F., garantisce il
collegamento costante ed operativo con i diversi
livelli dell'I.S.G.F., promuove le iniziative
dell'I.S.G.F. nell'ambito del Movimento.
Articolo
21 dell'educazione alla mondialità e alla pace
Il
M.A.S.C.I. è impegnato a sviluppare l'educazione
alla mondialità, a promuovere lo scautismo ed il
guidismo nel mondo.
A
tal fine ogni livello del Movimento (nazionale,
regionale, di comunità) è impegnato nella
realizzazione di gemellaggi, da realizzare
soprattutto con realtà dei paesi in via di
sviluppo, dove lo scautismo ed il guidismo
rappresentano una risorsa preziosa. Il M.A.S.C.I.
è impegnato a promuovere, secondo le indicazioni
di B.-P., l'educazione alla pace, a
fare del Movimento e di tutto l'I.S.G.F. un
grande Movimento mondiale per la pace e la
comprensione tra i popoli.
Articolo
22 dei progetti e delle iniziative per la
mondialità e la pace
1.
Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere e
sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo.
2.
Le strutture ed in particolare le Comunità del M.A.S.C.I.
sono aperte all'accoglienza ed al dialogo con gli
stranieri e stabiliscono rapporti di solidarietà
e di dialogo con le Comunità di emigrati
presenti nel proprio territorio.
3.
Il M.A.S.C.I. ad ogni livello condivide,
partecipa, promuove, realizza con tutti gli
uomini di buona volontà, individualmente o
comunque organizzati, progetti ed iniziative per
la pace.
TITOLO
VII
DELLE
IMPRESE
Articolo
23 delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I.
1.
Anche per l'attuazione di proprie iniziative o
imprese, il M.A.S.C.I. può dar vita a società,
associazioni e fondazioni, per il raggiungimento
di finalità specifiche.
2.
Modalità di costituzione , organizzazione,
gestione e partecipazione alla vita del Movimento
di dette iniziative sono definite nel Regolamento.
3.
Le regioni e le Comunità partecipano, secondo
programmi concordati in sede di Consiglio
nazionale, alla realizzazione di tali iniziative
a carattere nazionale.
4.
Il M.A.S.C.I. si configura come organizzazione di
volontariato ai sensi delle Leggi nazionali e
regionali in materia, delegando alle proprie
strutture regionali , alle strutture intermedie
previste nei Regolamenti regionali e alle
Comunità, iniziativa, responsabilità e
competenza, secondo quanto stabilito dalle
apposite norme regolamentari. Gli adempimenti e
le modalità operative per l'iscrizione del M.A.S.C.I.
a livello regionale o ai livelli inferiori nei
registri istituiti presso la propria regione o
provincia autonoma, a norma dell'art.6 della
legge 266/91, sono regolate dal Regolamento
regionale e dalle Carte di comunità. Il
Segretario regionale, in questi casi, dà
comunicazione dell'avvenuta iscrizione alla sede
nazionale. In particolare il M.A.S.C.I., avendo
come fine primario quello del servizio, può dar
vita ad organizzazioni O.N.L.U.S. ai sensi delle
leggi nazionali e regionali in materia, delegando
alle proprie strutture regionali le opportune
iniziative, secondo quanto stabilito dalle norme
regolamentari.
TITOLO
VIII
DELLE
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo
24 dei rapporti con le altre associazioni
1)
Nello spirito dello Statuto dell'I.S.G.F. il
Movimento assicura il collegamento con la F.I.S.
e l'A.G.E.S.C.I. e con tutte le realtà che si
rifanno ai principi ed al metodo scou.t Il
Comitato Esecutivo ne cura l'attuazione secondo
gli indirizzi del Consiglio nazionale.
2)
Nello spirito dello Statuto e del Patto
comunitario, il Movimento assicura il
collegamento con tutte le realtà associative
cattoliche, di altre confessioni e laiche che si
ispirano agli stessi principi educativi e di
solidarietà, cooperazione e democrazia; in tal
senso può partecipare a quelle esperienze come
Consulte e Forum che rappresentano luoghi di
incontro dell'associazionismo.
Articolo
25 degli incarichi associativi elettivi
Ad eccezione degli
Assistenti ecclesiastici, tutti gli incarichi
associativi elettivi hanno durata di tre anni
rinnovabili, per un solo triennio successivo.
Articolo
26 dello Statuto e del Regolamento
1)
Rispetto delle norme dello Statuto
a)
Gli Adulti Scout qualunque ruolo ricoprano, le
Comunità e le Regioni che non rispettino gli
impegni scaturenti dallo Statuto, dal Patto
comunitario, si pongono a tutti gli effetti fuori
del Movimento.
b)
Nei confronti delle Regioni inadempienti il
Presidente nazionale invita alla regolarizzazione,
in caso di permanenza dell'inadempienza il
Consiglio Nazionale su proposta del Presidente
nazionale dichiara decaduto il Segretario
regionale ed il Consiglio regionale, nomina un
Commissario regionale con l'incarico di
ricostituire un'armonica situazione e di
convocare entro sei mesi l'Assemblea regionale
per rieleggere gli organismi regionali ordinari.
2)
Modifiche dello Statuto
a)
Il presente Statuto ed il Patto comunitario
possono essere modificati di norma in sede di una
Assemblea nazionale straordinaria con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai
votanti, intendendosi per voti espressi anche le
astensioni.
b)
Le modifiche allo Statuto e al Patto comunitario
possono essere proposte dagli organi collegiali
delle Comunità, delle Regioni, e dal Consiglio
nazionale e dal Comitato esecutivo e devono
pervenire alla Segreteria nazionale almeno 7 mesi
prima della data di inizio dell'Assemblea
nazionale. Successivamente a tale data il
Consiglio nazionale opererà per giungere, in
accordo con i proponenti, ad un testo unificato e
a poche alternative.
c)
Le proposte di modifica da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea nazionale devono essere rese note
alle Comunità, ai membri del Consiglio nazionale
ed agli Assistenti ecclesiastici regionali, a
cura del Presidente nazionale, almeno 60 giorni
prima della data di inizio dell'Assemblea
nazionale.
3)
Regolamento
a)
Le norme di applicazione dello Statuto sono
disciplinate dall'apposito regolamento emanato
dal Consiglio nazionale.
b)
Il regolamento contiene altresì, nel rispetto
del principio di sussidiarietà, tutte le norme
che si rendessero necessarie per regolare la vita
ordinaria del Movimento.
c)
Le norme regolamentari sono approvate e
modificate con la maggioranza dei due terzi dei
voti espressi dai partecipanti al Consiglio
nazionale.
d)
Ogni componente del Consiglio nazionale potrà
inoltrare proposte di un nuovo Regolamento o di
modifica di quello vigente; tali proposte, a cura
del Presidente nazionale, verranno rese note agli
altri aventi diritto di voto, almeno venti giorni
prima della seduta nella quale verranno discusse.
Articolo
27 delle incompatibilità
1)
Il M.A.S.C.I. riconosce il valore della politica
intesa come servizio, ed incoraggia, nel rispetto
assoluto delle opzioni personali, l'impegno
politico diretto dei soci.
a.
Tuttavia, a salvaguardia dell'autonomia del
Movimento, gli incarichi di Presidente nazionale,
Segretario nazionale e Segretari regionali sono
incompatibili con candidature ad elezioni
politiche regionali, nazionali ed europee.
b.
La candidatura opera come causa di sospensione
dall'incarico, l'elezione come causa di decadenza.
Ove il candidato o eletto sia il Presidente
nazionale o il Segretario nazionale, verrà
sostituito rispettivamente dal Vice Presidente
nazionale o dal Vice Segretario nazionale fino
alla scadenza dell'incarico; se Segretario
regionale viene sostituito dal Vice Segretario
regionale per la temporanea sostituzione al
momento della candidatura e lo stesso convoca l'Assemblea
egionale per nominare un nuovo Segretario
regionale entro trenta giorni dall'avvenuta
elezione.
2)
Un Adulto scout può ricoprire nello stesso
momento uno solo degli incarichi elettivi
previsti dal presente Statuto. Il ruolo di
Consigliere nazionale è incompatibile, ad
eccezione del Segretario nazionale, con quello di
componente del Comitato esecutivo.
Articolo
28 della Sede
Il Movimento ha
attualmente sede in Roma, Via Picardi 6;
eventuali mutamenti di sede, che non possono, né
potranno mai, essere considerati modifica
statutaria, potranno essere deliberati dal
Consiglio nazionale.
Articolo
29 delle Norme Transitorie
Il presente Statuto
entra in vigore con la sua pubblicazione sulla
rivista associativa.
Gli attuali organi
nazionali restano in carica fino alla conclusione
della prossima Assemblea nazionale ordinaria del
2004.
REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL MASCI
(approvato nell'A.N. straordinaria tenutasi a
Rimini nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2003)
Titolo
I
L'Adulto
Scout (art. 3 Statuto)
Art.
1 Soci
1.
Sono Soci del MASCI gli Adulti Scout che fanno
parte di una Comunità.
2.
Chi aspira a diventare Socio ne fa richiesta al
Magister della Comunità, locale o regionale, cui
chiede di appartenere e diviene tale, a pieno
titolo, una volta che la Comunità l'abbia
accolta e sia stato provveduto al suo censimento.
Art.
2 - Distintivo ed uniforme
1.
I Soci del MASCI si qualificano con il distintivo
metallico regolamentare, come previsto dalle
norme internazionali.
2.
Qualora le Comunità lo ritengano opportuno, i
Soci possono indossare, nelle attività
comunitarie o di servizio una completa uniforme
scout costituita da :
-
camiciotto di colore grigio con due tasche a
toppa con pattina;
-
pantaloni lunghi o gonna di velluto millerighe di
colore blu;
-
fazzolettone scout di colore blu con il
distintivo della Fraternità Internazionale degli
Scouts e Guide;
-
maglione di lana di colore blu ;
-
giacca impermeabile di colore blu;
-
cintura scout con fibbia MASCI o, eventualmente,
dell'associazione giovanile scout di provenienza;
-
distintivo, in stoffa, della Fraternità
Internazionale degli Adulti Scout e Guide cucito
al centro della tasca sinistra del camiciotto e,
in metallo, appuntato sul maglione, in posizione
corrispondente al distintivo del camiciotto.
3.
I Soci che fanno parte della Comunità Italiana
dei Foulards Blanches possono indossare sull'uniforme
MASCI il fazzolettone ed i distintivi della
Comunità.
4.
Il Consiglio Nazionale potrà deliberare, a
semplice maggioranza, l'adozione di altri
distintivi.
Titolo
II
La
Comunità (art. 4 Statuto)
Art.
3 Censimenti e quote associative
1.Entro
e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il
Magister dovrà inviare al Comitato Esecutivo il
censimento dei propri soci per l'anno successivo,
accompagnato dal versamento dell'intera quota
associativa, come determinata dal Consiglio
Nazionale. Contestualmente il Magister dovrà
inviare al Segretario Regionale copia del
censimento; il Consiglio Regionale, tramite il
Segretario Regionale, ha trenta (30) giorni di
tempo per opporsi in modo motivato al censimento
della Comunità, che altrimenti sarà accolto dal
Comitato Esecutivo.
2.Fino
al 30 giugno di ciascun anno potranno essere
inviati al Comitato Esecutivo censimenti
individuali suppletivi, accompagnati dal
versamento della quota associativa; copia dei
medesimi andrà contestualmente trasmessa ai
Segretari Regionali.
3.Le
Comunità di nuova costituzione potranno essere
censite, versando l'intera quota associativa, in
qualsiasi momento dell'anno con richiesta
trasmessa dal Segretario Regionale unitamente
alla valutazione espressa dal Consiglio Regionale.
4.Entro
trenta (30) giorni dalla ricevuta comunicazione,
da parte del Comitato Esecutivo, dell'opposizione
al censimento espressa dagli Organi Regionali, le
Comunità od i gruppi promotori di Comunità
nuove potranno, tramite il proprio rappresentante,
inoltrare ricorso motivato in forma scritta al
Presidente Nazionale per la decisione definitiva,
che verrà emanata entro i sessanta (60) giorni
successivi al ricevimento del ricorso.
Art
.4 Comunità Regionali (art. 8, II comma,
lett. J Statuto)
1.Con
modalità fissate dal proprio Regolamento ogni
Regione potrà formare la Comunità Regionale
costituita da quegli A.S. che in via transitoria
non fanno parte di una Comunità, individuandone
anche il Magister.
2.Delle
attività ed iniziative della Comunità Regionale
dovrà essere relazionato per scritto, almeno una
volta all'anno, il Consiglio Regionale che
invierà copia di tale relazione, corredata delle
proprie osservazioni, al Comitato Esecutivo che,
nel confronto tra le diverse Comunità Regionali,
potrà fornire indicazioni e suggerimenti.
3.La
Comunità Regionale partecipa, con pari doveri e
diritti delle altre Comunità, a tutte le
assemblee ed alle attività, regionali e
nazionali, del Movimento.
Art.
5 La Comunità dei Foulards Blanches
1.Il
MASCI censisce come Soci coloro che, fatta la
scelta di educazione permanente secondo le
proposte di servizio della Comunità Italiana F.B.,
intendono impegnarsi nel Movimento aderendo agli
ideali ed ai valori dello Scautismo per adulti
espressi nel Patto Comunitario e nello Statuto.
2.Il
censimento avviene di norma nelle Comunità
locali di cui i F.B. divengono membri attivi; in
via eccezionale è possibile il censimento nelle
Comunità Regionali.
Art.6
La Carta di Comunità, il documento
costitutivo,
la
denominazione, la registrazione (art. 7 Statuto)
1.La
Carta di Comunità va formulata dopo un congruo
periodo di preparazione, auspicabilmente non
oltre il biennio dalla data di costituzione della
Comunità, e va sottoposta alla verifica del
Consiglio Regionale prima di essere inoltrata al
Presidente Nazionale per la ratifica.
2.La
Carta deve contenere anche:
a.
l'adesione espressa ed integrale al Patto
Comunitario, allo Statuto ed al Regolamento del
MASCI;
b.
le disposizioni relative alla composizione ed al
funzionamento dell'Assemblea, del Magistero ove
previsto, ed alle elezioni per gli incarichi
sociali.
3.Coloro
che intendono formare una Comunità devono
redigere e sottoscrivere un documento costitutivo
ove sia espressa l'adesione ai principi, alle
finalità ed alle normative del Movimento. Tale
documento va inoltrato al Consiglio Regionale per
la valutazione, che, tramite il Segretario
Regionale, lo invierà poi al Comitato Esecutivo
per la registrazione.
4.Denominazione.
La Comunità assume il nome della località di
costituzione. Comunità della stessa località
aggiungeranno al nome il numero progressivo di
costituzione. E' possibile inoltre aggiungere una
denominazione specifica.
5.Il
Comitato Esecutivo invia alla nuova Comunità il
diploma di registrazione e, recuperando il puro
costo, la bandiera della Fraternità
Internazionale degli Scouts e Guide con
indicazione del numero di Registro Nazionale
attribuito alla Comunità in una etichetta cucita
nell'angolo superiore sinistro.
Art.7-
Organismi del livello regionale
1
Valutate le proprie esigenze di eventuale
maggiore articolazione rispetto a quella indicata
dall'art. 9 dello Statuto, le Regioni redigono il
Regolamento per il funzionamento degli organismi
regionali da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Nazionale
2
.L'Assemblea Regionale, entro dodici mesi dall'approvazione
del presente Regolamento, è tenuta ad emanare il
Regolamento Regionale, previsto dallo Statuto,
inviandolo per la valutazione e la ratifica al
Consiglio Nazionale, che vi procederà nella
prima seduta successiva all'invio.
Art.
8 - Rinnovo degli incarichi e comunicazioni
inerenti
1.Gli
incarichi elettivi regionali sono di norma
rinnovati tra il 30 aprile ed il 30 giugno degli
anni di intervallo tra le assemblee nazionali.
2.I
risultati delle elezioni dei Magisteri vengono
comunicati, a cura del Magister, al Comitato
Esecutivo e al Segretario Regionale, nei
successivi quindici (15) giorni; nello stesso
termine il Segretario Regionale comunica al
Comitato Esecutivo i risultati delle elezioni
delle Assemblee Regionali.
Art.
9- Iniziative regionali e deleghe alle Regioni
per
l'attuazione di iniziative nazionali
1.Onde
facilitare la programmazione di eventi nazionali
i Segretari Regionali cureranno di comunicare al
Comitato Esecutivo con congruo anticipo (preferibilmente
entro il mese di novembre dell'anno precedente a
quello di previsto svolgimento) gli eventi
regionali od interregionali previsti.
2.Le
richieste di delega per l'organizzazione e lo
svolgimento di eventi od attività di livello ed
a carattere nazionale devono comunque essere
indirizzate al Comitato Esecutivo entro il
suddetto termine.
Titolo
III
Del
livello nazionale
Art.
10- Dell'organizzazione di eventi nazionali (art.
10 Statuto)
1.Gli
eventi di competenza del livello nazionale
possono essere delegati alle Regioni, su
richiesta e comunque con il consenso delle stesse,
da parte del Consiglio Nazionale
2.Gli
eventi di livello nazionale, anche se la loro
organizzazione sia stata delegata ad una Regione,
si autofinanziano con il contributo dei
partecipanti.
Il
Consiglio Nazionale per eventi ed attività a
carattere ricorrente (come, per esempio, i
seminari di animazione) può stabilire il
trasferimento di alcuni costi a carico del
Movimento.
Art.
11 -Assemblea Nazionale (art. 12 Statuto)
1.
Il Consiglio Nazionale fissa la data e il luogo
dell'Assemblea Nazionale e ne stabilisce l'ordine
dei lavori. Il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea
almeno centoventi (120) giorni prima della data
stabilita, dandone comunicazione a tutte le
Comunità.
2.
Deleghe. Ogni Comunità, ricevuta la convocazione,
provvede all'elezione dei propri Delegati sulla
base del censimento dell'anno in corso al 30/04,
se l'Assemblea Nazionale è convocata tra il 15/08
e il 31/12; sulla base del censimento dell'anno
precedente se l'Assemblea è convocata tra il 1/01
e il 14/08. I Delegati sono eletti in ragione di
uno (1) per Comunità. Le Comunità con più di
venticinque (25) Adulti Scout censiti hanno
diritto ad un altro Delegato. Le Comunità
daranno sollecita comunicazione dei nominativi al
Segretario Regionale entro e non oltre novanta (90)
giorni precedenti all'inizio dell'Assemblea
Nazionale. I Segretari Regionali comunicheranno
al Comitato Esecutivo i nominativi dei Delegati,
almeno trenta (30) giorni prima dell'Assemblea
Nazionale. Ove le Comunità non provvedono all'elezione
dei Delegati, gli stessi vengono designati dal
Consiglio Regionale sulla base dei numeri dei
censiti di ogni Comunità, come da comunicazione
del Segretario Nazionale che deve avvenire entro
centocinque (105) giorni prima dell'Assemblea
Nazionale.
3.Divieto
di delega. I componenti del Consiglio Nazionale,
del Comitato Esecutivo e gli Assistenti
Ecclesiastici Regionali, essendo membri di
diritto, non possono essere nominati Delegati.
4.Credenziali.
La qualità di Delegato è documentata da un
certificato firmato dal Segretario Regionale che
deve essere consegnato alla Commissione per la
verifica delle credenziali che opera per tutta la
durata dell' Assemblea e che ne controlla la
validità sulla base degli elenchi in suo
possesso. |